Dal primo luglio anche i contribuenti in regime forfettario saranno obbligati ad emettere la fatturazione elettronica. In questo modo potranno approcciare al sito fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle entrate che offre la possibilità di emettere fatture anticipate o in differita.
Fatturazione elettronica forfettari: la fattura anticipata, sarà possibile?
Il fatto che si passi alla fatturazione elettronica non significa che venga eliminata la possibilità di emettere la fattura anticipata. Infatti il sito internet di fatture e corrispettivi dedicato proprio alla fatturazione elettronica e che consente non soltanto di emettere la fattura, ma anche di organizzare il plico di fatture già emesse all’interno del cassetto relativo alla conservazione dedicata. All’interno del sito sarà però possibile anche emettere fatture anticipate con date di scadenza posticipate o differite.
La fatturazione elettronica sarà obbligatoria anche per i forfettari a seguito del recepimento di una direttiva Europea attuata attraverso l’articolo 18 del decreto 36/22, il cosiddetto PNRR2.
- La norma e volta da attuare l’articolo 1 della legge 190/2014 che prevede l’introduzione del regime forfettario,
- l’attuazione della legge 98, 2011 articolo 27 per i contribuenti in regime di vantaggio.
Fatturazione elettronica forfettari: per chi sarà obligatorio
In precedenza tutti coloro che godevano del regime forfettario erano esonerati dalla fatturazione elettronica che invece era obbligatoria per tutti quei contribuenti che fattura vano complessivamente cifre più alte di 65000 mila euro. Superata la soglia quindi cominciava l’obbligo.
Tuttavia anche se l’obbligo è rivolto anche alle persone che fatturano meno di 65000 mila euro, questo diventa attivo soltanto per coloro che superano i 25000 mila euro l’anno. Per coloro che invece su fatturano meno di 25000 euro l’anno possono anche evitare di passare alla fatturazione elettronica.
Fatturazione elettronica forfettari: fatture in differita e anticipate, quali regole
Visto che però si è parlato di fatture in differita e fatture anticipate, quando un contribuente puoi mettere la fattura istantanea? Sulla base dell’articolo 24 comma 4 del decreto IVA, coloro che prestano attività di servizi la fattura istantanea può essere emessa entro 12 giorni dal conseguimento del servizio e quindi entro 12 giorni dal pagamento.
Lo stesso vale per la concessione di beni immobili oppure la spedizione di beni mobili, la fattura immediata può essere inoltrata sempre entro 12 giorni dal momento della stipula di questi accordi.
Sulla base dello stesso principio è possibile dunque fare una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni oppure la fattura anticipata prima che si realizzino i presupposti di cui all’articolo 6.
In tal caso la fatturazione potrà riguardare la cessione di beni oppure la prestazione di servizi motivate da un documento di trasporto oppure da un altro documento come la lettera di incarico per quanto concerne i professionisti.