È destinata a far discutere la decisione del giudice Susanna Zanda della sezione civile del tribunale ordinario di Firenze che sospende il provvedimento dell’ordine degli Psicologi della Toscana che vietava ad una dottoressa di esercitare la sua professione di psicologa perché non vaccinata. «La sospensione dell’esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell’individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all’art. 4 inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno», è scritto tra le premesse. Tale sentenza, del 6 luglio 2022 e pubblicata sul sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ferrara, poi rilanciata da Radio Radio e sui social, sorprende non solo per la decisione espressa, ma anche per il linguaggio usato dal giudice, che ricalca le tematiche addotte dai no vax.
Quando viene citato lo scopo di «impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario», si controbatte che «questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di Aifa ad affermarlo». Si fa riferimento poi ad un «fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi».
“OBBLIGO VACCINALE? DISCRIMINAZIONE INNEGABILE”
Nel contestare l’obbligo vaccinale, il provvedimento cita l’art. 32 comma 2 della Costituzione: «Dopo l’esperienza del nazi-fascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato». Ma questo non è ipotizzabile per il giudice «allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto “militare”». Il testo del provvedimento contesta anche il fatto che a tutt’oggi «non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi». Inoltre, si evidenzia che «le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia vietano l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell’interessato perché ne verrebbe lesa la sua dignità» e che la Costituzione «non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato». Il giudice rileva, altresì, «un’innegabile discriminazione rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus».
“ALTERAZIONI DNA CON EFFETTI NON PREVEDIBILI”
Il giudice si rivolge anche alle autorità sanitarie della Regione Toscana e al Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, in quanto «non possono non essere al corrente del dilagare dei contagi nonostante l’80/90% della popolazione sia vaccinata». Inoltre, sono anche al corrente o dovrebbero esserlo «del dilagare del contagio tra vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi anche gravi e mortali di soggetti vaccinati». A tal proposito, si citano i «dati pubblicati dallo stesso Ministero della Salute». Ancor più rilevante è il passaggio in cui si fa riferimento ai vaccini come «trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute». Per tutti questi motivi e ritenuto che l’obbligo vaccinale per lavorare «sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo n. 953/2021 self executing che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale», sospende il provvedimento che vieta alla psicologa di lavorare in quanto non vaccinata.