Chi svolgerà l’attività come scrutatore o presidente di seggio per le elezioni politiche 2022, che compenso riceverà? E che tassazione sarà applicata. Le somme ricevute da chi parteciperà ai seggi, ad esempio presidenti e segretari, sono soggetti a una qualche ritenuta?
Presidente e scrutatore elezioni 2022: dichiarazione dei redditi, cosa prevede la normativa
Ci sono persone che potrebbero avere il dubbio che i compensi conferiti a chi prende parte alle elezioni 2022 in qualità di scrutatore, presidente o segretario, potrebbe essere tassato dover inserire in dichiarazione dei redditi questi pagamenti. In realtà si tratta di pagamenti da non dichiarare perché non soggetti a tassazione quindi non vanno nemmeno inseriti nella dichiarazione dei redditi col modello 730 oppure il modello redditi PF. Lo stesso vale per gli altri componenti dei saggi, quindi il presidente di sezione e il segretario.
Si tratta di una domanda che si pongono molte persone e a cui ha ribadito oggi la rivista dell’Agenzia delle Entrate, FiscoOggi chiarendo che non dovranno essere dichiarate all’interno del modello 730. La disposizione è in riferimento alla legge del 21 marzo 1990, numero 53. In particolare l’articolo 9 comma 2 prevede che:
“Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.”
Presidente e scrutatore elezioni 2022: i casi particolari in cui dichiarare
In poche parole chi volesse partecipare alle elezioni politiche 2022 in qualità di scrutatore, scrutatrice, presidente e segretario potrà farlo senza avere problemi perché queste somme non andranno inserite nella dichiarazione dei redditi e ciò non comporterà alcuna sanzione. Ciò comporta dunque che il compenso sarà assolutamente esentasse.
Se per i seggi però questi rimborsi e compensi non saranno tassati, per i componenti dell’ufficio elettorale centrale la situazione sarà molto diversa infatti gli onorari che spettano a loro non sono stabiliti in misura forfettaria.
La risoluzione 150/E dell’11 aprile 2008 da parte dell’Agenzia delle entrate cita la legge settanta del 1980 che stabilisce appunto che gli onorari per i componenti degli uffici centrali di tipo elettorale, hanno un orario giornaliero, all’orto delle ritenute di legge e quindi non soltanto vanno dichiarati ma concorrono a formare il reddito imponibile ai fini della tassazione. Naturalmente comprensiva variano in base al numero dei giorni necessari allo svolgimento delle funzioni dell’ufficio e gli importi sono proporzionali quindi alla durata.
Le somme in questione sono assoggettate a ritenute d’imposta.