Al monitoraggio fiscale sui conti detenuti all’estero si applica il principio del favor rei, e quanto emerge dalla sentenza di Cassazione numero 24.659 in materia di omissione della dichiarazione nel quadro RW di trasferimenti da e verso paesi esteri.
In questi casi l’assunzione pecuniaria è applicata va dal 3 al 15% dell’importo non dichiarato secondo il decreto del numero 167/1990 all’articolo 4 comma 1.
Conti all’estero: la sentenza della Cassazione del 10 agosto
E quanto previsto dalla Cassazione nella sentenza del 10 agosto 2022 numero 24.659.
La controversia è nata in merito ad un accertamento fiscale condotto nei confronti di un contribuente dalla guardia di finanza che aveva contestato l’illecita detenzione dei capitali detenuti all’estero e che non sarebbero stati inseriti nel quadro RW per le annualità che vanno dal 2005 al 2007. Però l’ufficio aveva contestato sia lo messe indicazioni nella sezione sia le attività estere di natura finanziaria detenute all’estero al termine di ciascun periodo di imposta.
In questo caso le sanzioni applicate dalla guardia di finanza però sono state contestate per violazione dell’articolo 4 comma 1 della stessa legge che, nel caso specifico si riferivano alla misura del 15% del capitale detenuto.
Conti all’estero:
La legge che regola il monitoraggio fiscale è relativo agli investimenti all’estero è la 167/1990 però questa è stata poi modificata dalla legge 97/2013 all’articolo 9.
Va detto però che se il contribuente detiene del denaro presso uno stato a regime privilegiato, le sanzioni vanno dal 6 al 30% e sono dunque raddoppiate.
Tuttavia l’applicazione della sanzione è al 15% costituendo la più sfavorevole, ha sollevato l’ulteriore ricorso del ricorrente che ha eccepito l’error in iudicando, lamentando infatti che questa infedele omissione estate compiuta in un momento in cui la legge non era ancora entrata in vigore e quindi doveva applicarsi il principio del favor rei. In poche parole, quando è stata commessa la missione si sarebbe dovuto applicare il principio di legalità e quindi le omissioni non costituiscono più violazioni punibili.