Recentemente una domanda fatta all’Agenzia delle Entrate da parte di una Fondazione ONLUS/ETS che è regolarmente iscritta nel registro delle persone giuridiche, si chiede se e come debba pagare le tasse visto che il suo esercizio prevalente è quello delle opere di culto, educazione, opere di beneficenza e quanto attiene alla sua natura.
Fondazione Onlus religiose: perché sono agevolate?
L’Agenzia delle Entrate chiarisce immediatamente che questa tipologia di fondazioni, oltretutto è iscritta al ramo ONLUS/ETS su cui si dovrebbe applicare la riduzione dell’aliquota Ires: “Non si considera produttiva di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto“.
Ciò vuol dire che l’immobile della fondazione, benché appartenente alla categoria catastale E/7, non si considera produttiva di reddito.
Fondazione Onlus religiose: Ires dimezzata, ecco in quali casi
Per quanto concerne invece l’applicazione del regime agevolativo Ires, l’articolo 6 del decreto presidenziale 601/1973 prevede una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società, pari alla metà di quella ordinariamente prevista quindi, visto che la tassa attuale è del 24%, per queste società l’imposta sul reddito sarebbe del 12%.
Gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza oppure di istruzione tra cui abbiamo gli enti con finalità di beneficenza oppure di istruzione e che possiedono personalità giuridica agli effetti civili quindi gli enti ecclesiastici che hanno figli di religione o di culto, gli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno la stessa finalità. Dal momento che la Onlus che ha fatto richiesta all’Agenzia delle Entrate presenta queste caratteristiche, lente ha confermato la riduzione dell’aliquota Ires ai sensi dell’articolo 6 del decreto presidenziale del 29 settembre 1973 numero 601.