L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che entro il 30 novembre 2022 potranno ottenere gli aiuti economici contro il covid-19 anche le partite IVA cessate attraverso una dichiarazione sostitutiva unica per le precedenti omissioni dichiarative da quadro RS, massima flessibilità nella scelta e allocazione delle eccedenze di aiuti rispetto ai massimi vigenti.
Dichiarazione sostitutiva per aiuti covid: perché serve correggere le precedenti dichiarazioni
Tutto questo significa che tutto questo significa che potrà essere effettuata una correzione alle precedenti dichiarazioni nel caso di un libero professionista oppure nel caso l’impresa sia unica e il soggetto chiamato ad effettuare il riversamenti oppure la riallocazione sia lo stesso che ha effettuato la dichiarazione dei redditi punto l’Agenzia delle Entrate ha quindi offerto questi chiarimenti a causa di un crescente numero di richieste Per inquadrare i casi dubbi in vista della scadenza del 30 novembre per l’adempimento connesso con l’autodichiarazione di stato per gli aiuti covid.
Il cosiddetto regime ombrello infatti rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione aiuti di Stato il cosiddetto regime ombrello qualora nel periodo oggetto di monitoraggio quindi dal 19 marzo al 30 giugno questi hanno percepito uno degli aiuti elencati dall’articolo 1 comma 13 del decreto legge 41/2021. In caso di enti collettivi e quindi società di capitali oppure società personali oggi estinti il soggetto è tenuto comunque all’adempimento solo se è l’ultimo amministratore o liquidatore.
In questi casi infatti la chiusura della partita IVA non esclude il beneficiario dagli aiuti di stato e quindi dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione.
Dichiarazione sostitutiva per aiuti covid: passaggio propedeutico al ravvedimento operoso
Nel quadro RS possono essere inserite anche le dimenticanze così da effettuare una sorta di ravvedimento operoso in modo da poter ottenere gli aiuti covid qualora si posseggano i requisiti. In realtà non si tratta di una modalità per sanare la precedente dichiarazione, infatti l’inclusione di un aiuto di stato ricadente nel regime ombrello, percepito in precedenti annualità rispetto al 2021, non viene “sanato” retroattivamente con la sua segnalazione dell’autodichiarazione aiuti: la semplificazione per cui la compilazione in modalità analitica dell’autodichiarazione, dal momento che fornisce ulteriori dati, evita l’indicazione degli aiuti tracciati nel quadro RS del modello redditi. Tuttavia ciò vale soltanto per il modello redditi di cui non sono ancora scaduti i termini di presentazione.
L’elemento di novità consiste nel fatto che l’omissione di un aiuto nel quadro RS è comunque regolarizzabile mediante presentazione di una dichiarazione integrativa propedeutica al ravvedimento operoso, partendo dalla sanzione-base prevista dall’art.8, co. 1, dlgs 471/97 (sanzione fissa da euro 250): trova cioè applicazione l’orientamento interpretativo della risoluzione 48/E/2021 che prevedeva tale soluzione per regolarizzare la mancata indicazione dell’aiuto di stato concernente lo stralcio Irap previsto dall’art. 24, dl 34/2020.