Per tutti i reati, da quelli penali a quelli relativi alla giustizia tributaria, la messa alla prova può scattare anche alla fine delle indagini preliminari. Dal momento che si tratta di uno strumento utile soprattutto per i reati che superano i sei anni, la messa alla prova assume un’importanza strategica nel ridurre i tempi del processo. Ma anche il numero di procedimenti in cui si arriva a dibattimento.
Riforma del processo penale: l’idea di potenziare le funzioni del GIP
A tal proposito il dipartimento per la giustizia di comunità del Ministero della giustizia ha emanato la circolare 3/22 che recepisce le novità introdotte attraverso il decreto 150/22 e che entrerà in vigore il 30 dicembre dello stesso anno punto infatti, sulla base della più recente normativa, quando le indagini sono concluse, il PM potrà avanzare la proposta di lavoro di pubblica utilità per il reato di cui si procede con le indagini. Per questa finalità si avverrà dell’Uepe.
Questo organo preposto è tenuto a fornire entro 30 giorni il contributo al programma di trattamento e l’indagato quindi potrà decidere entro 20 giorni se aderire. Il magistrato incoerente quindi può formulare l’imputazione e trasmettere agli atti al giudice per l’indagine preliminare che, preventivamente, avviserà la persona offesa dal reato che sarà chiamata ad esprimere la sua opinione.
Riforma del processo penale: come si trasformerà il processo con la messa alla prova anticipata
A tal proposito la vittima potrà depositare entro 10 giorni il suo parere alla cancelleria del giudice e il giudice per le indagini preliminari vaglierà alla proposta. Il giudice delle indagini preliminari se riterrà che l’opinione della vittima è conforme ai requisiti, chiederà all’ufficio esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento insieme all’interessato, se però non ci sono altri estremi per pronunciare la sentenza di proscioglimento.
L’ufficio di esecuzione va coinvolto soltanto se ci sono buone probabilità che scatti la messa alla prova, entro 90 giorni. Una volta ricevuto il programma il giudice dispone lo stop del procedimento e l’esito sarà valutato secondo tutta la normativa del codice di procedura penale. A quel punto il gip fissa l’udienza camerale se ritiene che alcuni aspetti vadano approfonditi insieme all’interessato punto dopo l’approfondimento, Se il giudice non è convinto, potrà rimettere tutto al PM.