Anche per l’anno fiscale 2023 sarà possibile ricorrere al meccanismo denominato ravvedimento operoso, che consente di evitare di incorrere in pesanti sanzioni. Si tratta di un meccanismo utile per coloro che, per errore oppure per altre motivazioni, hanno omesso alcuni particolari all’interno della dichiarazione dei redditi oppure relativamente al pagamento di tasse e imposte, in questo caso infatti lo Stato non ha potuto incassare le imposte relative a beni, possedimenti non presenti all’interno della dichiarazione dei redditi e utili ai fini del calcolo e pagamento delle imposte.
Ravvedimento operoso 2023: come funziona?
Il ravvedimento operoso 2023 è un meccanismo che consente di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per tutti i contribuenti che hanno omesso di dichiarare quanto posseduto o incassato. La regolarizzazione è consigliata soprattutto nel caso di omesso pagamento di imposte e tasse così da non incorrere in eventuali multe e sanzioni.
Mediante il meccanismo del ravvedimento operoso sarà possibile quindi regolarizzare tutte le violazioni oppure le omissioni tributarie prima che è l’Agenzia delle Entrate contesti quanto inserito in dichiarazione dei redditi ai fini del pagamento delle imposte. Si tratta di una modalità per evitare di incappare in multe salatissime.
Ravvedimento operoso 2023: tabella delle riduzioni delle sanzioni
Naturalmente non basta anticipare l’Agenzia delle Entrate ma le sanzioni, mediante il ravvedimento operoso, verranno necessariamente ridotte. I termini di riduzione delle sanzioni da applicare per tutti coloro che decidono di usufruire di questa possibilità vanno da un quinto a un decimo rispetto alla sanzione ordinaria. La scaletta va definita in base alla tempestività della regolarizzazione effettuata. Ad esempio:
- La sanzione va ridotta ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione sul pagamento del tributo, avviene dopo la contestazione della violazione, Salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali oppure documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale;
- La sanzione va ridotta ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione;
- La sanzione ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- La sanzione ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- La sanzione ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- La sanzione ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
- La sanzione ad 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;