Dal primo gennaio 2023 è la legge di bilancio, approvato il 28 dicembre 2022 dal governo Meloni, ha previsto un mese facoltativo in più retribuito al 80% per coloro che volessero attingere al congedo parentale. Il congedo parentale 2023 può essere utilizzato dai genitori fino al sesto di anno di vita del bambino, ecco tutti i dettagli. Ecco come richiedere il congedo parentale.
Congedo parentale 2023: come cambia con la nuova normativa
Si tratta di un periodo di estensione facoltativo dal lavoro, concesso a tutti i genitori che hanno avuto un bambino da poco e fino al sesto anno di età. Il congedo parentale 2023 è entrato in vigore dal giorno 1 gennaio 2023 ed ha visto importanti modifiche infatti il governo Meloni ha introdotto un ulteriore mese facoltativo retribuito all’80%.
Tutti i genitori che abbiano necessità di astenersi dal lavoro per poter essere presenti nella propria vita familiare privata, prendendosi cura del bambino e della propria famiglia nei primi anni di vita così da soddisfarne i bisogni affettivi relazionali possono presentare domanda direttamente sul sito dell’Inps prima dell’inizio del congedo richiesto. Le lavoratrici e lavoratori potranno quindi inoltrare domanda attraverso il servizio on-line oppure in alternativa attraverso il Contact center dell’INPS al numero 803 164 oppure 06 164 164, rispettivamente da linea fissa e da linea mobile. Agli enti di patronato e agli intermediari abilitati Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Congedo parentale 2023: come fare domanda
Una volta inoltrata la domanda bisognerà però avere chiaro cosa si deve richiedere, sarà possibile infatti ottenere dall’INPS una durata complessiva tra i due genitori di 10 mesi da utilizzare entro i primi 12 anni di vita del bambino ripartiti in sei mesi continuativi oppure frazionati per la madre lavoratrice e sei mesi continuativi o frazionati per il padre lavoratore, purché entrambi siano dipendenti. Questi possono diventare 7 mesi.
Nel caso del periodo frazionato invece i mesi diventeranno 11. La retribuzione è pari al 30% della retribuzione media giornaliera entro i 12 anni di età del bambino e per un periodo massimo di nove mesi. Invece per i mesi di congedo oltre il nono mese l’indennità prevista al 30% ma soltanto se il reddito individuale del genitore richiedente inferiore a 2,5 volte l’importo anno del trattamento minimo di pensione.