Con la circolare numero 5 del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Dogane ufficialmente elimina l‘esenzione IVA sui prodotti e beni diagnostici anti Covid. La nuova disposizione fiscale quindi aggiorna e annulla la precedente, datata 3 marzo 2021, che stabiliva, in via emergenziale la sospensione delle aliquote imposte per la cessione di “strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19”e per i vaccini. Si ritorna, dunque, ufficialmente al regime fiscale IVA del periodo pre-pandemico.
Le aliquote sono state aggiornate, compresa la Tariffa doganale Comunitaria (TARIC), con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2023. L’esenzione era stata originariamente prevista fino al 31 dicembre 2022. La comunicazione riguarda sia le cessioni interne che quelle delle importazioni intracomunitarie. Stop a tutte le esenzioni previste precedentemente, la tabella ufficiale con tutti i codici dei dispositivi è stata pubblicata anche da Agenzia delle Entrate per controllare quali siano i beni oggetto dell’eliminazione delle agevolazioni fiscali imposte dalle direttive UE per il 2020 e 2021.
Stop agevolazioni fiscali tamponi e vaccini, si torna al 5 e 10% IVA
Come stabilito dalla nuova circolare di Agenzia delle Dogane, i beni e servizi considerati utili a contrastare la diffusione del virus Covid-19, precedentemente oggetto di sconti ed esenzioni IVA, tornano al regime fiscale ordinario. Per stabilire quale sarà la giusta aliquota occorre fare distinzione tra cessione di servizi e beni anti Covid. Infatti, per quanto riguarda ad esempio la diagnostica in vitro, come ad esempio tamponi rapidi e kit da acquistare in farmacia, l’IVA tornerà al 5%. Non cambia comunque per i contribuenti la facoltà di portare in detrazione IRPEF al 19% l’acquisto di tali dispositivi, inserendoli nella dichiarazione dei redditi 2023, anche se pagati in contanti, a patto che sia stato conservato lo scontrino “parlante” che riporta il codice fiscale del dichiarante.
I vaccini anti Covid invece, saranno sottoposti allo stesso regime fiscale IVA dei farmaci per uso umano, veterinari e di tipo omeopatico, di cui le farmacie dovranno essere dotate. Via l’esenzione quindi, e si torna all’aliquota del 10% per tutti gli acquisti che il Servizio Sanitario Nazionale dovrà effettuare presso le industrie produttrici.