Tutti i soggetti che svolgono a titolo gratuito attività di lavoro domestico, anche per la tutela e la cura di alcuni componenti della famiglia, possono stipulare una polizza assicurativa che prevede una scadenza: quella del 31 gennaio. Tuttavia esistono ancora dei soggetti che possono pagare l’importo all’Inail: ecco chi è esonerato e chi invece è obbligato a pagarla.
Assicurazione infortunio lavoro domestico: cos’è e chi deve pagarla
L’assicurazione contro gli infortuni per il lavoro domestico caduta il 31 gennaio 2023 e relativa a tutti coloro che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui vivono. Non si fa riferimento quindi a tutti coloro che hanno assunto un collaboratore domestico per cui possono sempre stipulare un’assicurazione all’Inail. Coloro che invece svolgono un’attività a titolo gratuito in modo abituale ed esclusivo possono stipulare un’assicurazione contro gli infortuni domestici prevista dalla legge 493/1999 che viene gestita regolarmente dall’INAIL. Questa assicurazione è soggetta ad una scadenza: quella del 31 gennaio 2023.
Esistono però alcuni soggetti che sono obbligati a stipulare questa polizza e che possono ancora pagare il contributo di €24 qualora ci sia sicuri per la prima volta oppure se l’assicurazione, una volta stipulata, decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. In questo caso infatti La scadenza non decorre più al 31 gennaio non è ancora possibile pagarla su siti web dell’INAIL, di poste italiane o della propria banca. Alternativamente È possibile pagare presso gli uffici postali, in banca allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati. I soggetti che hanno un reddito fino a 4.648,11 euro all’anno che fanno parte del nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 euro all’anno possono ottenere il pagamento dell’assicurazione direttamente dallo Stato.
Assicurazione infortunio lavoro domestico: chi è obbligato e chi è esonerato
Sono esonerati dall’obbligo assicurativo invece i lavoratori socialmente utili, il titolare di una borsa di lavoro iscritto a un corso di formazione oppure un tirocinio, il lavoratore part time, coloro che svolgono funzioni religiose.
L’assicurazione invece è obbligatoria per i seguenti soggetti:
– gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia;
– i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
– i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
– i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
– i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (come lavoratori stagionali, lavoratori temporanei o lavoratori a tempo determinato).