La Consulta estende i termini per chiedere l’indennizzo per i danni da vaccino. Con la sentenza numero 35 di quest’anno, di cui è redattore Stefano Petitti, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni sollevate dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, riguardo l’articolo 3 della legge n. 210 del 1992. Quindi, ha chiarito che la decorrenza scatta da quando l’avente diritto ha saputo dell’indennizzabilità. Di conseguenza, viene giudicata incostituzionale la norma che fa invece decorrere il termine triennale di decadenza della richiesta di indennizzo per danno vaccinale da quando il richiedente ha avuto conoscenza del danno, e non invece da quando ha saputo della sua indennizzabilità.
Il caso, nella fattispecie, riguarda i genitori di una bambina che ha riportato danni dal vaccino contro il morbillo: avevano chiesto l’indennizzo oltre il triennio da quando si era manifestato il danno prima che il danno stesso, essendo causato da vaccinazione all’epoca non obbligatoria ma solo raccomandata, fosse dichiarato indennizzabile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 107 del 2012.
DANNI DA VACCINO, PERCHÉ SONO ESTATI ESTESI I TERMINI
La Corte Costituzionale ha osservato che l’effettività del diritto all’indennizzo impone che si faccia decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, perché prima di quel momento il diritto all’indennizzo non è esercitabile in maniera concreta. La sentenza, come riportato dall’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, aggiunge che una soluzione diversa vanificherebbe lo stesso diritto, viceversa garantito dai principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela della salute, essendo il danno da vaccino un pregiudizio individuale sofferto nell’interesse della collettività, che deve pertanto farsene carico.