Come sappiamo il decreto alluvioni ha ripristinato l’aliquota piena legata al superbonus 110%, per coloro che abitano intorno alle zone interessate dagli eventi alluvionali dello scorso maggio, ma il decreto considera anche la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi per coloro che sono residenti nelle zone interessate dagli eventi alluvionali straordinari dello scorso maggio.
Decreto alluvioni: quali i requsiti per le sospensioni?
Anche se non vengono specificati requisiti per l’accesso all’agevolazione, quanto previsto dal decreto viene attuato qualora il soggetto abiti in uno dei territori dell’elenco di cui all’allegato 1 del suddetto decreto alluvioni, indipendentemente dall’attività svolta. Per le persone fisiche conta la residenza, per le società e altri soggetti è necessario avere almeno la sede legale oppure la sede operativa.
Quanto detto in riferimento alla presenza della sede operativa di società nel territorio alluvionato, ciò vale anche per le aziende che hanno più di una sede operativa: in questo caso basta che una di esse sia ubicata nel territorio interessato dalla calamità naturale.
In questo caso viene concessa la sospensione del termine per i versamenti tributari che sono in scadenza nel periodo fino al 31 agosto 2023, questo concerne anche i versamenti per:
- le ritenute alla fonte per i redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati,
- le addizionali regionali e comunali IRPEF,
- i versamenti per i contributi previdenziali,
- assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.
Decreto alluvioni: sospensione delle bollette e degli atti (anche per la giustizia tributaria)
La scadenza in questi casi viene rimandata al 20 novembre 2023. Tutti questi soggetti avranno la possibilità di ottenere la sospensione anche delle notifiche e degli atti relativi agli adempimenti, anche quelli processuali, previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo 159/2015, che si estendono anche agli atti degli enti territoriali. Questa previsione poi rafforzata dall’articolo 4 del decreto in cui si prevede la sospensione di tutti i termini ordinatori, perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finale ed esecutivi relative ai procedimenti amministrativi comunque denominati pendenti alla data del primo maggio oppure iniziati successivamente estendendo tale previsione anche agli atti emessi dai comuni.
I termini di sospensione riguardano anche la giustizia tributaria, ma in questo caso la richiesta dovrà essere necessariamente avanzata dal difensore oppure dallo studio ubicato nelle medesime arie purché nominato in data anteriore rispetto al primo maggio 2023, sospensione e proroga anche per il pagamento delle utenze domestiche, che potranno essere congelate per 6 mesi, ma i termini e le condizioni saranno definiti con un provvedimento della competente autorità.