Saranno maggiormente tutelati coloro che segnaleranno gli illeciti: è quanto prevede il dlgs 10 marzo 2023, n. 24 in materia “whistleblowing”. Sulla base di questa normativa, saranno maggiormente tutelati coloro che, nel corso della propria attività lavorativa, avranno diritto a godere di maggiori tutele in caso di segnalazioni di violazioni o illeciti di vario genere. Nel caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni, il decreto introduce altresì pesanti sanzioni, irrogabili dall’Anac.
Whistleblowing: la nuova normativa
Il decreto recepisce una normativa europea (la 2019/1937 UE) e viene applicata per tutelare, sulla base dall’art. 1 comma 1, le persone che segnalino violazioni o illeciti sia in un contesto pubblico che privato sempre nell’ottica della tutela dell’interesse pubblico. Tali segnalazioni potrebbero portare infatti all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, ciò potrebbe dare seguito a potenziali ritorsioni. Per questo motivo, nell’interesse collettivo, pur mantenendo la corretta libertà di espressione e informazione, tali soggetti saranno tutelati. Lo annuncia anche la delibera Anac n. 311 del 12 luglio scorso. Tali regole sono volte anche a prevenire la corruzione e l’illegalità.
Whistleblowing: gli obblighi nei confronti delle aziende
Naturalmente le preoccupazioni sono soprattutto per coloro che lavorano in un settore privato e rischiano maggiormente nel caso di segnalazioni di illeciti. La normativa estende la disciplina a tutti i soggetti che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Inoltre, tra i destinatari il dlgs include, anche se non raggiungono tale numero di dipendenti, gli enti che hanno adottato modelli organizzativi ai sensi del dlgs 231/2001 e tutti i soggetti che operano in peculiari ambiti quali il settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell’ambiente e della sicurezza dei trasporti.
Le aziende che , a decorrere dal 15 luglio, abbiano impiegato un numero di lavoratori subordinati superiore a 249, avranno anche l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17 dicembre 2023.
Ma quali sono le segnalazioni tutelate nell’ambito della normativa Whistleblowing?
Si va dagli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, alle condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti. Segnalabili anche gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Le segnalazioni possono anche concernere gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione oppure quelli riguardanti il mercato intern.
Sono dunque contemplate tutte le segnalazioni di violazioni o illeciti, amministrativi, finanziari, penali, contabili che ledono l’interesse pubblico nazionale e dell’Unione Europea.
Whistleblowing: gli obblighi nei confronti delle aziende e le sanzioni
Il decreto inoltre stabilisce che il canale di segnalazione esterno è gestito dall’Anac. Le sanzioni sono pesantissime e vanno da 10000 a 50000 euro e si applicano in tutti i casi in cui non sia stato istituito un canale di segnalazione o non sia stata adottata una procedura per la gestione delle stesse. Pesanti sanzioni anche per chi viola l’accordo di riservatezza, previsto dalla normativa a maggior tutela per il Whistleblowing.
L’Anac applica inoltre una sanzione da 500 a 2.500 euro quando è stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria.