Fin dove sussiste la responsabilità di un’insegnante e del dirigente scolastico laddove uno studente riporta danni per cadute a scuola? In una recente vicenda il giudice di appello, e anche la Cassazione, hanno assolto entrambi nonostante l’iniziale condanna al risarcimento danni stabilita dal giudice di pace a cui si erano rivolti i genitori di una bambina. Secondo i fatti l’alunna correndo in classe verso la lavagna era stata spinta da un compagno e cadendo si era fratturata un polso. Nella consulenza medico-legale presentata dai genitori la bambina avrebbe avuto un danno permanente del 3%, oltre ad essere stata costretta a portare il gesso per un mese.
Alla luce di ciò si rivolsero al giudice di pace convenendo in giudizio insegnante e preside della scuola, chiedendo il risarcimento in solido. Nonostante la fortuità dell’accaduto addotta dai convenuti e le misure disciplinari e organizzative adottate, a detta di insegnante e dirigente scolastico, il giudice di pace li condannò in primo grado al risarcimento, ritenendo il fatto prevedibile e non presentando prove delle misure idonee ad evitare l’accaduto.
PERCHÉ LA SENTENZA DI I GRADO È STATA RIBALTATA
Contrariamente a quanto aveva stabilito il giudice di pace, in secondo grado la sentenza è stata ribaltata. Secondo infatti il giudice d’appello le testimonianze rese dai compagni di classe riportavano come l’insegnante avesse adottato misure idonee a prevenire il fatto, sia dettando regole agli scolari sia provvedendo a spostare i banchi per evitare incidenti. Oltre al fatto che, ad aver determinato l’accaduto, sembrerebbe essere stata in realtà una matita per terra che avrebbe destabilizzato la bambina provocandone la caduta. Evento, questo, non prevedibile che si sarebbe potuto verificare in qualsiasi momento.
In secondo luogo, come riporta Orizzonte Scuola, il giudice d’appello ha ritenuto che il Giudice di pace fosse incorso in errore nel non disporre la CTU medico-legale volta alla valutazione dei danni patiti dalla minore per aver considerato non contestata quanto alla liquidazione del danno la perizia di parte prodotta dai genitori in primo grado, stante la contestazione, da parte dei convenuti, del contenuto della stessa, ivi compresa la quantificazione del danno, in quanto formata in assenza di contraddittorio. In pratica,, mancando la prova della quantificazione del danno la domanda degli attori (i genitori) doveva essere rigettata. La sentenza del giudice d’appello è stata poi confermata anche in Cassazione.