Il divieto definitivo di accesso alle cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali è contro il principio di proporzionalità. Lo afferma la Corte costituzionale, secondo cui questo stop irreversibile comprime anche l’autonomia organizzativa delle federazioni sportive, oltre che il diritto di candidarsi di chi ha già svolto tre mandati e la libera scelta dei votanti. La Consulta lo ha stabilito con la sentenza n. 184 del 2023, redatta da Daria de Pretis, secondo cui è incostituzionale la disposizione che vietava a presidenti e membri degli organi direttivi delle strutture delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate di ricandidarsi dopo aver svolto tre mandati.
Gli ermellini chiariscono che, anche se è legittimo il fine della norma di evitare “rendite di posizione” e garantire la par condicio fra i candidati, e possa giustificare limitazioni all’accesso alle cariche, d’altra parte ritiene che la misura censurata sia radicale e contrasti con il principio costituzionale di proporzionalità “che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, impone di mantenere le limitazioni di taluni di essi entro quanto strettamente necessario allo scopo perseguito“.
FEDERAZIONI SPORTIVE, CONSULTA SU DIVIETO DEFINITIVO DI ACCESSO ALLE CARICHE DIRETTIVE
Il divieto in questione, aggiunge la Corte costituzionale, “comprime oltre tale limite gli altri interessi in gioco“. In particolare, si fa riferimento all’autonomia organizzativa delle federazioni sportive, oltre che al diritto di candidarsi di chi ha svolto tre mandati e la libera scelta dei votanti. La Consulta precisa anche che il fatto che questo divieto sia stato eliminato nello scorso mese di agosto “non muta i termini della questione, in quanto i giudizi a quibus vanno decisi applicando le norme all’epoca vigenti“.
Nel comunicato si fa riferimento anche all’inciso dichiarato incostituzionale, cioè “nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate“, nella parte in cui si estendeva agli organi territoriali il divieto previsto per quelli direttivi centrali delle federazioni sportive. Dunque, la Corte costituzionale conclude spiegando che la sentenza “non investe peraltro quest’ultimo divieto, relativo agli organi centrali, in quanto nei giudizi a quibus veniva in rilievo esclusivamente la disposizione riguardante le cariche negli organi territoriali“.