Il Tar del Lazio ha confermato la sospensione del decreto del Ministero della Salute contro la cannabis light, affermando che non sono stati riscontrati “rischi immediati per la salute”. La vendita e il consumo di prodotti a base di cannabinoidi (Cbd) per uso orale, come riportato dal Corriere della Sera, resta dunque consentita fino a un pronunciamento definitivo della magistratura e al parere dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il Tribunale amministrativo, nel dettaglio, ha sottolineato attraverso la sentenza che “la motivazione (presentata dal Governo di Giorgia Meloni attraverso il decreto, ndr) appare priva della richiesta integrazione istruttoria e non sufficientemente chiara in ordine al dirimente profilo degli ‘accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica’”. Il testo era stato impugnato nelle scorse settimane dal gruppo Imprenditori Canapa Italia – Ici –, a cui è stata data per il momento ragione. I giudici si sono impegnati a fissare a breve un giudizio nel merito e la prossima udienza pubblica è stata fissata per il prossimo 16 gennaio.
Cannabis light, Tar contro Ministero: “no rischi immediati per la salute”. La sentenza
Anche gli esperti sanitari si sono espressi positivamente nel commentare la sentenza del Tar del Lazio, che ha confermato la sospensione del decreto del Ministero della Salute contro la cannabis light. È importante tuttavia ribadire alcune distinzioni. “Esistono farmaci a base di cannabis approvati dalle autorità regolatorie, sottoposti a programmi di sperimentazioni cliniche come qualunque altro farmaco. I prodotti non approvati dalle agenzie del farmaco sono utilizzati a scopo terapeutico su prescrizione del medico (ricetta non ripetibile) e spesso indicati con il nome di cannabis ‘medica’ o ‘terapeutica’. Sono utilizzati principalmente nel dolore cronico, quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale”, hanno spiegato nel corso dell’incontro dal titolo “Cannabis e sanità. Ripartire dalla scienza”, promosso da Adnkronos Comunicazione, a Milano.
È proprio su questi ultimi che si basa la distinzione. “La mancanza di sufficienti evidenze scientifiche a sostegno del loro utilizzo nelle patologie per cui sono prescritti differenzia questi prodotti dai farmaci. Il ministero della Salute considera questi prodotti non come una terapia, ma come un trattamento sintomatico di supporto”. Ma non solo. “Infine, esistono anche i prodotti di consumo contenenti cannabidiolo, venduti direttamente al pubblico in negozi specializzati o online, che includono oli e altri prodotti a base di Cbd, dispositivi per il vaping e ingredienti per cosmetici che non rientrano nelle due categorie precedenti e non sono autorizzati per finalità mediche”.