VICENZA, GIUDICE COPIA PM: RIESAME REVOCA DECISIONE
Ben 10 presunti trafficanti di droga sono tornati in libertà, perché l’ordine di arresto del giudice era un “copia-incolla”, non si è tenuto conto delle diverse posizioni degli arrestati e ci sono passaggi poco chiari dal punto di vista linguistico. Sono i motivi che, come riportato dal Corriere della Sera, hanno spinto il presidente del tribunale del Riesame di Venezia, Alessandro Gualtieri, ad annullare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Venezia Luca Marini, per dieci di 29 nigeriani arrestati a settembre con l’accusa di far parte di un’associazione di narcotrafficanti. A richiedere gli arresti era stata la Direzione distrettuale antimafia dopo una indagine antidroga dei carabinieri di Vicenza, avviata nel 2021 dopo il ritrovamento di un codice alfanumerico sugli ovuli di cocaina sequestrati ad uno spacciatore che agiva sulla piazza vicentina.
L’accusa mossa contro i nigeriani era di gestire un giro di eroina e cocaina, che veniva acquistata a Padova, Ferrara e Pescia, in provincia di Pistoia, ed essere distribuita agli spacciatori che operavano tra Campo Marzo, stazione e altre piazze di spaccio. In occasione del blitz dei carabinieri di settembre, sono stati sequestrati 430 grammi di cocaina, 1,6 chilogrammi di eroina e circa 50mila euro in contanti.
“COPIA-INCOLLA, REFUSI E MANCATA VALUTAZIONE PROVE”
Ma ora dieci degli arrestati sono stati scarcerati, perché il tribunale del Riesame di Venezia ha accolto la richiesta di annullamento della misura presentata dai legali di parte degli indagati, gli avvocati Anna Sambugaro, Elisabetta Costa e Corrado Perseghin. Tra le motivazioni dietro l’annullamento, come evidenziato dal Corriere della Sera, c’è il fatto che l’ordinanza «è frutto di un’opera di “taglia e cuci” della richiesta cautelare». Il presidente Alessandro Gualtieri ha evidenziato che lo si evince «chiaramente evincibile dall’identità linguistica e grafica dei due atti in molteplici passaggi, dall’assenza di parti motivazionali autonomamente redatte dal gip nonché dalla presenza – nel testo dell’ordinanza – di numerosi refusi».
Il giudice del Riesame ha aggiunto che in virtù di «un massiccio utilizzo della tecnica del cosiddetto copia-incolla, non sono riscontrabili passaggi motivazionali che consentano di ritenere eseguita un’effettiva disamina, da parte del Gip, degli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione e del valore indiziario eventualmente attribuibile agli stessi». Pertanto, il gup non avrebbe esaminato e valutato le fonti di prova alla base delle accuse contro gli indagati prima di applicare le misure cautelari.