Le imprese che aderiscono all’adempimento collaborativo o con la certificazione del rischio fiscale avranno meno sanzioni se aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo o che certificano spontaneamente il rischio fiscale tramite commercialisti o professionisti abilitati: lo prevede il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri 16 novembre, con la riforma della cooperative compliance prevista dalla riforma fiscale.
Imprese collaborative col Fisco: i vantaggi per le imprese
Le aziende potranno scongiurare sanzioni ed evitare la punibilità del reato: la soglia per aderire a questo regime non sarà 1 miliardo ma scenderà a 750 milioni nel biennio 2024-25, a 500 milioni nel biennio 2026-27 e a 100 milioni di euro dal 2028. Tuttavia i vantaggi fiscali ci saranno anche per le aziende più piccole che scelgono di certificare il rischio fiscale.
Ci sarà un affiancamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di un sistema di controllo interno all’azienda, il Tax Control Framework, che garantisce la conformità contabile, permettendo di individuare preventivamente ogni operazione in grado di generare rischi di evasione o elusione fiscale.
Imprese collaborative col Fisco: i vantaggi per il contribuente
Il contribuente che aderisce al regime deve dotarsi un un sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale in relazione ai processi aziendali, così da garantirne la mappatura ed assicurare la conformità ai principi contabili, ma solo dopo saranno poi fornite le linee guida attuative per predisporre la check list e per il suo aggiornamento.
Mentre oggi l’attuale regime attuale di adempimento collaborativo prevede sanzioni ridotte della metà (e comunque entro il minimo edittale), con le modifiche del dlgs di attuazione di riforma fiscale è prevista la riduzione fino all’esclusione dalle sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e comunica i rischi fiscali all’Agenzia delle Entrate, in modo tempestivo ed esauriente ed entro i termini di legge.
L’unica esclusione dal beneficio si configura nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da «condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente».
Le sanzioni sono comunque dimezzate e non superiori al minimo se il contribuente adotta una condotta riconducibile a «un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi».