Il canone Rai si pagherà di meno: passa infatti da 90 a 70 euro. Dal 2016 la tassa viene addebitata sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Questa, dunque, passerà da 9 a 7 euro. Come ricorda Mauro Antonelli dell’Unione Nazionale consumatori, però, ci sono due scadenze da rispettare: il 31 gennaio 2024, infatti, è il termine ultimo sia per dichiarare di non avere la tv che per pagare il canone con modello F24. Se nessun componente della famiglia è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31.
Il modello F24 dovrà essere utilizzato anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Questo è valido per chi abita nelle isole di Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene, come spiega l’Adnkronos. Il versamento del canone tv può avvenire in un’unica soluzione annuale, versando 70 euro entro il 31 gennaio 2024, oppure in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio, o ancora in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (18,62 euro a rata per quest’anno).
Canone Rai, come evitare l’addebito in bolletta
Non tutti dovranno pagare il canone Rai. Il pagamento, infatti, vede tre casi di esonero. Non dovrà pagarlo chi, avendo 75 anni o più, ha un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro. Gratuito anche per diplomatici e militari stranieri e per chi non detiene una tv. L’agevolazione spetta per l’intero anno, spiega Adnkronos, anche se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se invece è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre. Per quanto riguarda invece l’esenzione per chi non possiede una tv, c’è da precisare che dal 1 gennaio 2016 la detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista “un’utenza per la fornitura di energia elettrica” luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.
Dunque, per evitare l’addebito in bolletta, ogni anno i cittadini che non hanno un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale, devono presentare una dichiarazione sostitutiva nella quale affermano di non possedere una tv. Tale dichiarazione va presentata ogni anno. Questa va presentata dal contribuente tramite “l’applicazione web; tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.); tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”.