L’INPS ha riportato delle novità importanti sull’assegno di inclusione, introducendo un nuovo servizio che è stato denominato “Validazione delle certificazioni ADI”. Quest’ultimo consentirà all’ente previdenziale di poter confermare quanto contenuto nel documento fiscale.
Una soluzione simile servirà essenzialmente per accelerare le pratiche burocratiche, oltre che poter approvare più domande ADI possibili. Insomma un’opzione preliminare che garantirà l’approvazione dell’assegno di inclusione a più beneficiari.
Cambia l’assegno di inclusione con istanza INPS
Le direttive dell’INPS stanno apportando dei cambiamenti importanti in termini di approvazione sull’assegno di inclusione (per altro divenuto operativo dal 1° gennaio del 2024). Nello specifico, facciamo riferimento all’iter d’approvazione delle autocertificazioni ADI.
Le chiamiamo “autocertificazioni“, perché le stesse vengono compilate dal soggetto interessato (per sé stesso oppure per il suo nucleo familiare), in quanto riporta o riportano dei disturbi importanti (di natura mentale o ulteriori dipendenze).
L’autocertificazione dovrà seguire delle direttive specifiche, che dovranno essere rispettate al fine di quanto dettato dall’articolo 4, comma 4, del Decreto Ministeriale 154/2023, che impone il riporto dei seguenti dati/informazioni:
- Amministrazione di competenza: colei che l’ha rilasciata;
- Numero identificativo (laddove sia possibile);
- La data di rilascio;
- La conferma della presa in carico della pratica, con tanto di date e istituto che se ne è occupato (inserendo anche il nome dell’amministratore o il responsabile del programma di cura).
Il nuovo servizio che riporta il nome “Validazione delle certificazioni ADI”, servirà proprio per accelerare l’accettazione delle pratiche burocratiche. L’amministrazione pubblica potrà:
- Certificare la situazione svantaggiosa dopo aver preso atto dell’autocertificazione pervenuta.
- Inserimento in programmi di assistenza e di cura con data antecedente rispetto a quella trasmessa per l’assegno di inclusione.
L’ente coinvolto sarà prevalentemente l’ASL, colui che ha certificato le condizioni di svantaggio contenute nell’autocertificazione del contribuente italiano. L’INPS a sua volta – per un doppio check – provvederà a contattare l’ente predisposto, che avrà 60 giorni di tempo per fornire una risposta.
Se quest’ultima non dovesse arrivare, varrà il principio di silenzio assenso, che validerà la domanda ADI con conseguente accettazione ed emissione.