Il concordato preventivo per il regime forfettario al momento è previsto soltanto per un anno (lo stesso in corso, il 2024). Momentaneamente il Governo non sarebbe intenzionato a prorogare ed estendere questa misura per chi si ritrova ad aver scelto la flat tax.
Tuttavia, il concordato preventivo potrebbe prevedere delle novità fiscali molto interessanti per il professionista/lavoratore autonomo nel regime a tassazione agevolata, ad esempio la possibilità di stimare anche un fatturato oltre gli 85 mila euro (limite della flat tax), non decadendo dal sistema agevolativo.
Concordato preventivo del forfettario in via sperimentale
Dal momento che l’esperimento sul concordato preventivo per chi si ritrova nel regime forfettario potrebbe durare soltanto un anno, il Consiglio dei ministri si limiterebbe all’approvazione di quanto detto nella Gazzetta Ufficiale.
Anche se il concordato preventivo possa prevedere – come ipotesi – un fatturato oltre i 100 mila euro (pur applicando l’IVA e decadendo dall’agevolazione soltanto l’anno fiscale successivo a quello in corso), si terrà conto dei cambiamenti fiscali soltanto – come già detto – dall’anno prossimo in poi.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 32/E risalente al 5 dicembre dello scorso anno, sostenendo che in caso di superamento della soglia massima prevista e oltre un fatturato di 100 mila euro, si terrà conto dell’adempimento IVA e delle ritenute fiscali in merito.
Il Decreto tuttavia, non terrà conto di quanto effettivamente prodotto (e le conseguenti variazioni fiscali), ma soltanto delle cifra patteggiata anticipatamente. In breve: ciò che è stato concordato preventivamente (anche se il valore non ancora conteggiato sia oltre 100.000€), non farà decadere dal sistema agevolato.
Il dubbio sul Quadro RS
Prima che il concordato preventivo per chi è nel forfettario possa essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci si chiede quale sia l’iter per compilare il quadro RS, che al momento sembra essere una delle perplessità più forti.
Si presuppone che possa sussistere ed essere ammessa l’omissione del quadro RS in dichiarazione dei redditi, senza naturalmente commettere alcun tipo di “reato”.