È arrivato il 18 marzo il via libera del Consiglio Ue al regolamento sulla raccolta e la condivisione dei dati relativi ai servizi degli affitti brevi: si tratta del codice unico europeo per gli affitti a destinazione turistica. Il quadro comunitario di norme si delinea dunque ulteriormente. Il via libera del Consiglio è il passaggio finale per l’ingresso del testo in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che diventerà pienamente operativo tra 24 mesi.
Questo prevede la costituzione di una banca dati unica europea delle locazioni brevi, che conterrà informazioni sul mercato di successo che, come riporta Il Sole 24 Ore, ad agosto dello scorso anno contava 124,7 milioni di pernottamenti prenotati attraverso le piattaforme online. Lo scopo è proprio quello di aumentare la tracciabilità di questi servizi, attraverso un processo di registrazione online armonizzato a livello europeo. L’Italia, invece, sta lavorando al codice unico nazionale e nelle ultime settimane si sono svolte interlocuzioni tra Governo e Regioni in merito alla piattaforma da utilizzare.
Affitti brevi, cosa prevede il regolamento europeo
Il regolamento europeo sulla raccolta e la condivisione dei dati relativi ai servizi degli affitti brevi prevede un processo di registrazione. Attraverso questo gli host individueranno sé stessi e le loro proprietà. Come spiega Il Sole 24 Ore, dovranno essere comunicati l’indirizzo, il tipo di unità, il numero di posti letto, l’identità del locatore (persona fisica o giuridica). Verrà poi rilasciato un numero di registrazione da inserire in un registro pubblico, che rappresenterà l’identificativo dell’immobile. Questo consentirà di affittarlo facilitando i controlli da parte delle autorità.
La piattaforma dovrebbe consentire inoltre l’incrocio con le informazioni trasmesse alle amministrazioni finanziarie grazie alla direttiva Dac7. Questa consente di tracciare le informazioni relative agli affitti messi online dai grandi portali di intermediazione. Le piattaforme online avranno come scopo quello di garantire la “completezza e l’accuratezza dei set di dati trasmessi alle autorità competenti”. Dovranno anche eseguire controlli a campione per “ridurre gli errori e le incoerenze” dei dati trasmessi dagli host.