Esenzione IMU prima casa: l’esempio del recente processo
Sull’esenzione IMU della prima casa è necessario che il beneficiario fissi la sua dimora e la residenza anagrafica nella stessa abitazione oggetto dell’esonero. Di seguito vediamo la vicenda processuale in un caso simile.
Il ricorso è stato presentato da un contribuente dopo che gli è stato comunicato di dover provvedere al pagamento del versamento dell’IMU. A suo dire non era tenuto al pagamento e per Legge avrebbe dovuto godere dell’esonero.
Il motivo delle comunicazioni che lo invitavano a pagare l’imposta municipale era dovuto al fatto che la residenza del contribuente non combaciava con quella della compagna e della figlia. Di fatto la sua dimora abituale era fissata presso un altro luogo diverso da quello oggetto del beneficio.
Non contento del rigetto del ricorso da parte dei giudici di prime cure, il contribuente si è rivolto alla Suprema Corte supponendo e insistendo di avere tutto il diritto di non dover pagare l’IMU.
La sentenza definitiva
I giudici chiamati in casa dalla Suprema Corte hanno premesso che a patto che esista l’affectio coniugalis (ovvero che sussista il legame tra i coniugi) e che entrambi siano liberi di scegliere – pur essendo legati civilmente o coniugalmente – dove fissare la loro residenza (seppur si tratti di abitazioni differenti).
In conclusione: il diritto all’esenzione dell’IMU solo sulla prima casa può esser riconosciuta ad entrambi i coniugi per abitazioni differenti a patto che il richiedente abbia fissato al residenza anagrafica presso l’abitazione principale.