Domenica e lunedì prossimi si svolgerà la consultazione referendaria che prevede tra i vari quesiti anche quello c.d. sulla giustizia: ai cittadini si chiede se intendono abrogare la legge che ha introdotto il legittimo impedimento a comparire in udienza per il Presidente del Consiglio e per i Ministri impegnati in attività istituzionali.
Innanzitutto, per comprendere il contenuto del quesito è necessaria una ricostruzione, in termini semplici e sintetici, dell’iter normativo da cui è scaturito l’istituto attualmente in vigore di cui si chiede l’abolizione.
Con la legge ordinaria il Parlamento aveva introdotto il cosiddetto “lodo Alfano” che prevedeva la sospensione del processo penale per la alte cariche dello Stato, per tutta la durata del mandato: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2009, l’aveva dichiarata incostituzionale, in quanto trattandosi di prerogativa volta a tutelare la funzione di organi costituzionali, che creava un’evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione e non un rimedio di natura processuale, necessitava di una legge di rango costituzionale.
Il Parlamento, pertanto, ha introdotto per un tempo limitato (fino all’entrata in vigore di una legge costituzionale che disciplini dette prerogative e, comunque, non oltre 18 mesi), una “legge ponte” che regoli il legittimo impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri stessi in caso di concomitante impegno istituzionale.
La legge prevedeva che, in caso di attestazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un impegno istituzionale continuativo inerente le funzioni, il Giudice rinviasse il processo ad un’udienza successiva al periodo indicato, di non oltre sei mesi: con sospensione dei termini di prescrizione.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di detta norma, con la sentenza n. 23/2011 ha evidenziato un unico profilo di incostituzionalità: laddove non era previsto il vaglio del Giudice rispetto all’effettività ed idoneità dell’impegno istituzionale certificato a costituire legittimo impedimento.
Concretamente significa che il Giudice non può essere limitato a dover prendere atto dell’attestazione dell’impegno, ma può e deve valutare la sussistenza e la consistenza dello specifico impedimento e di conseguenza ritenerlo idoneo ad integrare il legittimo impedimento a comparire in udienza.
Ora, la legge di cui si chiede l’abrogazione è semplicemente integrativa di un istituto, quello del legittimo impedimento, che è previsto dal nostro codice di procedura penale, all’art. 420 ter, a presidio del diritto di difesa costituzionalmente garantito: ossia, ogni cittadino che subisce un processo penale ha diritto di difendersi, preparandosi e partecipando ad ogni udienza che lo riguarda, potendo invocare il legittimo impedimento in caso di assoluta impossibilità a comparire (impossibilità che, ovviamente, verrà valutata dal Giudice); in tal caso l’udienza verrà rinviata e il termine di prescrizione sospeso: analogamente a quanto previsto per la legge di cui si discute.
Non vi è chi non veda, se adeguatamente spiegato e compreso, che si tratta di un istituto assolutamente ragionevole e in armonia con i nostri principi costituzionali (così come parzialmente corretto dalla Corte Costituzionale): coloro che, per la carica che ricoprono, non possono sottrarsi a determinati impegni istituzionali, sarebbero lesi nel loro diritto di difesa qualora intendessero partecipare al processo, prepararsi e difendersi, se non potessero invocare il legittimo impedimento a comparire, secondo le stesse regole già previste per il comune imputato.
Ciò non ha nulla a che vedere con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la cui presunta violazione viene continuamente invocata, strumentalmente e a sproposito, dai sostenitori del referendum: è la stessa Corte Costituzionale ad aver sancito che non è così, che non si tratta di una prerogativa per il Presidente del Consiglio e per i Ministri che introduce una disparità di trattamento e che per questo avrebbe necessitato di una legge costituzionale.
Il principio di uguaglianza di fronte alla legge, infatti, non significa che non ci siano delle differenze di ruolo, di funzione, di incarichi tra i cittadini e che queste non debbano essere contemperate con i vari principi costituzionali che entrano in gioco nell’esercizio della funzione giudiziaria: ad esempio, come abbiamo visto, con il principio di difesa.
La breve disamina sul quesito in oggetto, permette di affermare ancora una volta come la giustizia, da troppo tempo, sia utilizzata come arma di lotta politica, a prescindere dai suoi reali contenuti e dal suo scopo.
Chi sostiene l’abrogazione di questa legge, dovrebbe porsi e proporre soluzioni al problema opposto: in un sistema dove la magistratura gode di autonomia e indipendenza, dove l’abuso del potere giudiziario è una tentazione possibile per chi vive ideologicamente il proprio ruolo, non è forse necessario garantire anche l’indipendenza del potere legislativo e di quello esecutivo? Non è forse più urgente per il bene del Paese ragionare sulle condizioni e gli strumenti per poter uscire dal conflitto tra la politica e la magistratura, anziché utilizzare lo strumento referendario per alimentare lo scontro?
Penso e confido che i cittadini, stanchi di queste dinamiche e strumentalizzazioni che sviliscono un importante istituto di democrazia diretta come quello del referendum, diano un segnale di richiesta di serietà e responsabilità alla politica non andando a votare e non facendo, per l’ennesima volta, raggiungere il quorum.