Ieri la Corte costituzionale ha reso noto il dispositivo (ma non ancora le motivazioni) di una ordinanza relativa ad alcune norme della legge 40/2004 che regolamenta la procreazione assistita, norme che erano sopravvissute agli interventi cassatori operati in passato dalla Corte stessa. Le norme oggetto del giudizio di costituzionalità erano quelle contenute nell’articolo 13, che vieta la ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni, e l’articolo 6, che vieta di revocare il consenso alla pratica procreativa dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo. Entrambe le questioni sono state dichiarate inammissibili: la seconda perché irrilevante per la soluzione del caso, la prima perché l’esito a cui il ricorso era finalizzato (quello cioè di consentire l’uso di embrioni per la ricerca) non potrebbe essere ottenuto tramite una decisione dalla Corte, essendo di spettanza del legislatore. 

Si rovescia in questo modo il trend giurisprudenziale che aveva fin qui sistematicamente dichiarato incostituzionali le norme più garantiste della legge 40, quelle che miravano a tutelare non solo la coppia ma anche l’embrione stesso, provocandone l’abrogazione (divieto di eterologa, divieto di produzione di più di tre embrioni, eccetera); oggi la Corte riconosce invece che la scelta compiuta dal legislatore volta a proteggere l’embrione è ragionevole e afferma che il divieto costituisce un corretto bilanciamento tra la dignità dell’embrione e le esigenze della ricerca scientifica.  

Sarà interessante, a questo punto, leggere le motivazioni che sottostanno alla decisione odierna e metterle a raffronto con quelle di un caso analogo deciso mesi fa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, giunta anch’essa a riconoscere che spetta al legislatore nazionale definire legislativamente se sia possibile usare embrioni soprannumerari per la ricerca. Le due decisioni vanno in parallelo: stesso riconoscimento della discrezionalità legislativa, stesso rispetto per le relative scelte, le quali si muovono su un terreno denso di problemi etici e di questioni scientifiche controverse, dirimere le quali non spetta ai tribunali bensì al Parlamento, espressione della sovranità popolare e responsabile davanti ai propri elettori delle scelte che esso compie su mandato popolare.