CONSIGLIO DI STATO CONFERMA TAR LAZIO: “NIENTE OBBLIGO RICETTA PER ELLAONE”

Il Consiglio di Stato conferma il Tar del Lazio, il quale a sua volta aveva approvato la Determina di Aifa che nel 2020 eliminava l’obbligo di ricetta per le minorenni sulla pillola EllaOne (la cosiddetta “pillola dei 5 giorni”): «la pillola dei cinque giorni non è un farmaco abortivo». Per questo motivo le donne anche sotto i 18 anni possono continuare a chiedere al farmacista la EllaOne come contraccezione di emergenza, senza bisogno di ricetta.



Il Tar del Lazio lo scorso 9 giugno aveva di fatto respinto il ricorso delle associazioni pro-life contro la decisione del 2020 dell’Agenzia Italiana del Farmaco, le quali consideravano invece la pillola dei 5 giorni come un aborto a tutti gli effetti: per i giudici della sezione Terza Quater del Tribunale del Lazio, la tesi dei ricorrenti secondo i quali il farmaco avrebbe effetti abortivi, «si basa unicamente su uno studio di un esperto e senza mai arrivare ad evidenziare profili di eventuale palese illogicità o di macroscopica erroneità delle valutazioni espresse da Aifa circa l’effetto soltanto antiovulatorio». Vennero così stoppati i ricorsi contro Ella One di Centro studi Rosario Livatino appoggiato da Movimento per la Vita italiano Aps, Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione medici cattolici italiani (Amci), Osservatorio parlamentare ‘Vera Lex?’, Associazione Pro Vita e Famiglia onlus, Associazione Family day-Difendiamo i nostri figli Aps, Osservatorio di bioetica di Siena-Ets e Associazione Giuristi per la vita. Ebbene, ora è il Consiglio di Stato – con la sentenza n. 2928 del 19 aprile – a confermare in blocco le precedenti decisioni di Aifa e Tar del Lazio: «E’ legittima la determina con la quale l’Aifa ha modificato il regime di fornitura del medicinale “EllaOne”, comunemente noto come “pillola dei cinque giorni dopo”, eliminando la necessità di ottenere una prescrizione medica per la sua assunzione anche nei riguardi delle donne minori di anni diciotto».



LA PILLOLA DEI 5 GIORNI DOPO ANCHE PER MINORENNI: STOPPATE ASSOCIAZIONI PRO-LIFE

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, la Determina di Aifa sulla pillola EllaOne non pone l’eliminazione della prescrizione medica «in contrasto da un lato con il diritto del minore ad una corretta informazione», dall’altro con «il diritto dei titolari della responsabilità genitoriale ovvero di chi ne fa le veci a sostituirsi al minore – pur tenendo in considerazione la sua volontà – in relazione all’età, al grado di maturità, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».



Dagli studi scientifici prodotti da Aifa e confermati dal Tribunale regionale, continua la sentenza del Consiglio di Stato, emerge come il farmaco EllaOne «non deve essere confuso con il regime farmacologico usato per l’interruzione volontaria della gravidanza. Il meccanismo d’azione del farmaco è antiovulatorio, vale a dire che agisce prima dell’impianto dell’embrione». Per quanto, a differenza di quanto affermavano le associazioni pro-vita, con la pillola dei 5 giorni dopo non vi è alcuna violazione della normativa sull’aborto volontario. La pillola dei 5 giorni – che contiene 30 mg di ulipristal acetato – si tratta di un farmaco contraccettivo di emergenza qualora entro i primi 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto il contraccettivo principale non abbia funzionato regolarmente. Come spiega la Determina di Aifa dell’8 ottobre 2020, la EllaOne può essere utilizzata entro 5 giorni dal rapporto «perché gli spermatozoi vivono per 5 giorni all’interno dei genitali femminili e la pillola EllaOne inibisce o ritarda l’ovulazione per 5 giorni e rende inefficaci gli spermatozoi». Per lo Stato tale pillola non è abortiva, diversa l’opinione dei ricorrenti, in primi con Alfredo Mantovano del Centro Studi Livatino: commentando la decisione di Aifa dello scorso 2020, l’ex parlamentare scriveva quanto segue: «In un sistema che impedisce a un maggiorenne l’acquisto di un analgesico in carenza di ricetta medica, quanto precede viene invece affidato alla gestione esclusiva di una minore – di 17 come di 12 anni -, al di fuori di qualsiasi consulto medico. Chi può escludere che al manifestarsi degli “effetti indesiderati comuni” prima richiamati, i genitori di una minore che in totale solitudine si è procurata e ha assunto EllaOne non attivino azioni risarcitorie, fino ad arrivare ai funzionari amministrativi che hanno autorizzato un iter del genere?». Non solo, per Mantovano era insufficiente la spiegazione dell’Aifa di qualificare EllaOne come “strumento etico” «per rendere conforme a legge e a buon senso quel che è così palesemente illegittimo e irragionevole». Per Tar del Lazio e Consiglio di Stato invece la “ragione” sta dalla parte del Ministero della Salute.