La sentenza della Corte suprema degli Usa è riuscita a monopolizzare l’attenzione internazionale non meno di quanto abbiano fatto Covid e guerra in Ucraina in questi ultimi anni. Non si tratta solo dell’abrogazione della sentenza Roe vs Wade del 1973, ma di un vero e proprio attentato – tale appare ad alcuni – ai diritti individuali e in particolare ai diritti delle donne, conquistati così faticosamente nell’arco del tempo. Co sono diritti individuali che non possono diventare obbligatoriamente legge per tutti e in ogni Paese, ma ci sono anche diritti inviolabili, universali, riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre del 1948, ripresi successivamente in molte altre Carte Costituzionali nazionali.



Oggi questi stessi diritti richiedono, più che mai, una riflessione approfondita per riscoprirne il senso e una nuova responsabilità etica e politica per tradurli in atti coerenti e coraggiosi. A cominciare dall’articolo 3 che afferma: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”; e proprio perciò costituisce il vero e proprio articolo 1, che a sua volta dichiara: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.



È del tutto evidente che diritto alla vita precede e caratterizza l’intero impianto della Dichiarazione universale dei diritti umani e quest’ultima sentenza della Corte suprema degli Usa un fatto fondamentale, che l’aborto non è, non è mai stato, un diritto. Anche quando una intensa e prolungata campagna di comunicazione sociale, a forte impatto mediatico tutto il mondo, ha cercato di farlo apparire come tale.

“La Costituzione non conferisce il diritto all’ aborto”, dichiara la sentenza shock.  La decisione è stata presa nel caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, in cui i giudici hanno confermato la legge del Mississippi che proibisce l’interruzione di gravidanza dopo 15 settimane. D’ora in avanti i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. Non proibisce quindi l’aborto, ma chiarisce che non è un diritto costituzionale.



Presidenti Usa davanti alla nuova sentenza

Le dichiarazioni degli ultimi tre presidenti degli Stati Uniti sono particolarmente interessanti perché i nove giudici della Corte suprema sono tutti di nomina presidenziale.

Obama, davanti alla sentenza, ad esempio, ha affermato: “Oggi la Corte suprema non solo ha annullato quasi 50 anni di precedenti, ha relegato la decisione più intensamente personale che qualcuno possa prendere ai capricci di politici e ideologi, attaccando le libertà essenziali di milioni di persone”.

Per Trump: “La Corte suprema ha dichiarato la vittoria della Costituzione, la vittoria dello stato di diritto, ma soprattutto la vittoria della vita”.

Il cattolico Biden ha parlato di decisione devastante, mentre Alexandria Ocasio-Cortez, femminista radicale, ha proposto che “Biden apra cliniche per l’aborto su terreni federali negli Stati che imporranno il divieto”. Una sorta di disobbedienza civile rispetto alla sentenza della Corte, in linea con la sua storia personale di femminista convinta e radicale.

Tre presidenti con tre posizioni diverse, alcune prevedibili, altre meno, come nel caso dello stesso Biden. Fuori luogo la dichiarazione di Obama, perché le leggi federali, nella cui competenza rientra la normativa dell’aborto nei singoli Stati, non sono affatto equiparabili ai capricci di politici e ideologi e non attaccano affatto le libertà essenziali di milioni di persone. Dire cose del genere significa togliere all’autonomia degli Stati che compongono gli Usa la loro libertà e responsabilità, e francamente da Biden ci si sarebbe potuti attendere una dichiarazione più rispettosa nei confronti del diritto alla vita. Ma i due presidenti democratici hanno voluto schierarsi in linea con il pensiero unico dei propri potenziali elettori, per cui hanno optato per il diritto della donna a scegliere per sé e da sé anche il destino del nascituro, senza nulla concedere al suo diritto alla vita.

Con la pubblicazione della decisione, conosciamo anche le motivazioni definitive della Corte e dei suoi nove giudici. Cinque giudici di orientamento conservatore hanno votato per ribaltare la sentenza Roe v. Wade, mentre tre di orientamento progressista si sono espressi contro. Il presidente della Corte, John G. Roberts, di orientamento conservatore, ha votato con la maggioranza, affermando che la sentenza Roe v. Wade era sbagliata, perché la Costituzione degli Stati Uniti non vieta ai cittadini di ciascuno Stato di regolamentare o vietare l’aborto. Ma non per questo l’aborto è di diritto costituzionale. La competenza è dei singoli Stati. Si legge infatti nella sentenza che “l’autorità di regolare l’aborto torna al popolo ed ai rappresentanti eletti”. Questo significa che i singoli Stati potranno applicare le proprie leggi in materia.

L’esame della Corte era iniziato mesi fa contro la legge del 2018 del parlamento del Mississippi che vieta il ricorso all’aborto dopo la quindicesima settimana di gravidanza. L’attuale sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization in realtà si limita a ribadire, e non è poco!, che la competenza è dei singoli Stati. D’ora in avanti negli Usa i singoli States, più che tornare alla normativa precedente il 1973, anno chiave della sentenza Roe v. Wade, dovranno ripensare una nuova normativa che tenga conto della nuova sensibilità maturata nei confronti dei diritti umani, sia verso le donne che i bambini, della volontà popolare e degli sviluppi della scienza e della tecnica.

A 50 anni da quella sentenza oggi non è più possibile negare che si tratta pur sempre di un bambino che sta solo attendendo di nascere, ma che sotto il profilo biologico ha già ampiamente maturato il suo diritto ad essere riconosciuto come tale, il suo diritto all’identità. Qualunque test lo confermerà, a cominciare dai test diagnostici, dalle ecografie e dalle cardio-ecografie. Una madre può anche rifiutare, per mille motivi diversi, un figlio, ma non per questo ha il diritto a sopprimerlo. La normativa dei singoli States potrebbe far prevalere lo spirito di solidarietà e di accoglienza, rivedendo le leggi sulle adozioni e recuperando uno sguardo attento sul figlio. Il vero diritto in gioco è quello alla vita del nascituro e il suo diritto ad avere una famiglia che lo accolga e se ne prenda cura, anche a prescindere da chi lo ha concepito.

La storia ha sempre qualcosa da insegnarci

La famosa sentenza del 1973, Roe v. Vade, è basata su un falso; ciò nonostante, per decenni ha dettato la linea non solo negli Usa ma un po’ in tutto il mondo occidentale. La sentenza riconobbe ad una donna texana, Norma McCorvey, il diritto ad interrompere la gravidanza, nonostante non fosse stata vittima di stupro, unica circostanza allora consentita dalla legge del Texas. Jane Roe era lo pseudonimo di Norma McCorvey e fu scelto per tutelarne la privacy. A rappresentare lo Stato del Texas venne chiamato l’avvocato Henry Menasco Wade. La sentenza, pronunciata il 22 gennaio1973, rese legale a livello federale il diritto all’aborto per la donna, non come vittima di stupro, ma come libera scelta personale. Questa fu in buona sostanza la novità di questa sentenza: l’attenzione posta sull’elemento soggettivo della decisione. Posso abortire non perché sono vittima di una qualsivoglia violenza, ma perché così io voglio e pretendo.

Norma McCorvey era nata nel 1947 in Louisiana ed era cresciuta a Houston, in Texas. Fuggita di casa a 18 anni, aveva sposato un uomo molto violento, da cui aveva avuto due figlie e da cui aspettava un terzo figlio. Gli amici la convinsero a chiedere al tribunale di abortire, raccontando di essere stata vittima di stupro, perché in Texas in quel periodo si permetteva l’aborto solo in caso di stupro e incesto. Ma non essendoci nessuna denuncia delle violenze subite la richiesta fu respinta. I legali fecero ricorso alla Corte distrettuale dello Stato riferendosi al IX Emendamento della Costituzione in cui si dichiara che l’elenco dei diritti individuali può essere integrato da altri diritti. Tra questi ultimi venne inserito il diritto alla privacy, inteso come diritto alla libera scelta nelle questioni della sfera intima di una persona. Si trattava di una interpretazione del XIV Emendamento e offriva la possibilità di abortire, anche in assenza di problemi di salute della donna, del feto e di ogni altra circostanza che non fosse la libera scelta della donna.

In conclusione

I giudici della Corte suprema non hanno abolito l’aborto negli Usa, hanno stabilito invece che spetta ai legislatori, al Congresso e alle assemblee dei singoli Stati dell’Unione regolare l’interruzione volontaria di gravidanza, perché non si tratta di un diritto individuale, privato, stabilito con la sentenza nel 1973. In questi cinquant’anni l’aborto è stato di fatto vissuto come un diritto, nonostante tutti riconoscano che è un fatto estremamente doloroso nella vita di una donna, qualcosa da evitare in ogni modo possibile, anche se per alcune donne resterà comunque una triste esperienza a cui non si sono potute o volute sottrarre.

Certamente colpisce la violenza dei toni con cui ancora una volta il fronte cosiddetto progressista si è scagliato contro chi pacatamente si rallegrava per una sentenza che toglie quell’automatismo per cui il presunto diritto ad abortire si impone nella sfera dei diritti civili come primario e prioritario anche rispetto al diritto alla vita. Forse ora possiamo tornare a parlare con maggiore serenità dell’aborto e della sua prevenzione, delle cause che spingono una donna ad abortire, nonostante il suo desiderio di maternità. Possiamo parlare del perché nel cuore delle donne il desiderio di maternità sembra essersi paralizzato e si fa tanta fatica ad accettare la prospettiva del secondo e del terzo figlio; si può affrontare la giungla delle norme scritte o comunque operative sul piano professionale, per cui una donna fatica ad avere un secondo o un terzo bambino. O magari del perché la sua carriera professionale sembra bloccarsi dopo un secondo figlio.

La legge 194 parla di Tutela sociale della maternità, ma questa è venuta meno da tempo e invece bisogna recuperarla in un contesto di solidarietà che riconosce ad un bambino il diritto di nascere e alla società che lo circonda il dovere di accoglierlo e accudirlo.

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