Lo sconto sulle accise per la benzina si applica anche alle colonnine di ricarica della società elettrica? Alcuni operatori hanno posto questo quesito all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ottenendo una risposta negativa. Vediamo cosa dice la legge.

Accise benzina: cosa dice l’Agenzia delle dogane

Come riportato da una circolare delle dogane , la 37/d/2022 l’Agenzia delle accise, dogane e Monopoli (ADM) ha risposto ad alcuni quesiti riconducibili ad operatori del settore che intendevano utilizzare sconti sulle accise anche per l’energia elettrica consumata per le ricariche ai benefici previsti dall’articolo 52 comma 3 lettera a del testo unico delle accise il tuo per cui sarebbe esente anche quella utilizzata “per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità”.



Ma le dogane hanno detto no: non ci sarà nessuna agevolazione per le accise che gravano sull’energia elettrica utilizzata per le ricariche dei veicoli aziendali.

Si tratta comunque di un’esenzione che è stata largamente discussa a livello legislativo ed è stata anche oggetto di molti interventi.

Accise benzina: in che termini esiste l’esenzione

Ormai la legge stabilisce che dove l’attività di produzione di energia elettrica e l’attività istituzionale dell’azienda sono esenti tutti i consumi come gli ausiliari di centrale e servizi di illuminazione di forza motrice di ogni altro tipo, nonché altri servizi ausiliari come consumi relativi agli impieghi negli uffici di amministrazione o per i locali di adibiti a custodia e guardianeria.



Ma quando l’attività viene svolta dall’azienda in modo incidentale, l’esenzione spetta solo per tutti i consumi di centrale compresa la relativa illuminazione e quindi, sulla base di questo principio, non basta possedere le colonnine per ottenere l’agevolazione e quindi lo sconto sulle accese, ma bisogna dimostrare che queste servono a produrre energia.

In altre parole: “Il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare e delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per sé elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica che nemmeno alla tutela dell’operatività della centrale di produzione”.