ACCISE ALLE AZIENDE ENERGETICHE: NEL 2022 FURONO INCOSTITUZIONALI. COSA HA DECISO LA CONSULTA
La tassa con accise sugli extraprofitti attuata dal Governo Draghi contro le aziende energetiche in piena crisi europea dovuta alla guerra in Ucraina è sostanzialmente incostituzionale: lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza n.111 depositata il 26 giugno e pubblicata dal sito della Consulta oggi. Una bocciatura, seppur “parziale”, della storica decisione presa dal Premier Mario Draghi nel 2022 per far fronte ai maggiori costi energetici in capo allo Stato durante la grave crisi internazionale.
Su ricorso diretto presentato dalle aziende specifiche – ovvero Engycalor Energia Calore; Kuwait Petroleum Italia; Eni; Eni Global Energy Markets; Esso Italiana – contro il “silenzio-rifiuto” dell’Agenzia delle entrate «sulle richieste di rimborso degli importi corrisposti da ciascuna società a titolo di contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico». La scelta del Governo Draghi era in sostanza un contributo straordinario di solidarietà per tutte le imprese energetiche con ampi ricavi come sorta di misura “provvisoria” per far fronte alla crisi di prezzi generata dall’invasione della Russia in Ucraina e al taglio degli acquisti di gas da Mosca, con evidente aumento importante dei prezzi dell’energia in tutta Europa e in particolare in chi aveva maggiori dipendenze dal gas russo come l’Italia.
LE MOTIVAZIONI CONTRO LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI DEL GOVERNO DRAGHI
La Consulta ha invece dichiarato incostituzionale parte di quella legge introdotta dal Governo Draghi, ovvero quella che includeva le accise – di fatto delle tasse specifiche sui prodotti energetici – «nella base imponibile per calcolare questo contributo straordinario»: e così la Corte Costituzionale arriva a sostenere come anche nella materia tributaria «e persino quando, in momenti particolari, siano implicate straordinarie e preminenti esigenze della collettività», la stessa Corte è chiamata ad assicurare, «nella valutazione del bilanciamento operato dal legislatore, quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza, oltre la quale lo stesso dovere tributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in termini di solidarietà, risolvendosi invece nella prospettiva della mera soggezione al potere statale».
È una tassa irragionevole in quanto le accise non rappresentano una vera misura di ricchezza, mentre è stato accettato l’utilizzo dello strumento come “contesto eccezionale” dell’uso di dati IVA, seppur approssimativi. Secondo la decisione della Consulta, con relatore il giudice Luca Antonini, non è arbitrario che il forte aumento dei prezzi energetici si è verificata con l’invasione russa, portando così il legislatore a dover prendere provvedimenti eccezionali: la sentenza però precisa che «sarebbe stato certamente fisiologico fare riferimento ai dati dichiarati ai fini dell’imposta sui redditi delle società (IRES), dal momento che la maggiore ricchezza è facilmente riscontrabile in termini di surplus di utili conseguiti. Al contrario, si legge ancora nel comunicato della Consulta, l’aver cambiato le regole applicative di un’imposta indiretta come l’IVA «non garantisce con altrettanta sicurezza il risultato di intercettare la maggiore ricchezza». Resta però fermo che il momento straordinario vissuto nel 2022 e la tempestività della tassa-accise sugli extraprofitti delle bollette non sono una giustificazione, secondo la Corte, per l’introduzione di una «qualsiasi forma di imposizione fiscale». In questo senso, la decisione di includere nella base imponibile delle accise versate allo Stato dalle aziende energetiche e indicate in fattura, che per alcuni soggetto vanno anche ad aumentare «anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, senza che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza», è di fatto un’azione che compromette del tutto «la ragionevolezza della disposizione censurata». E pertanto la tassa sugli extraprofitti energetici è da considerare irragionevole.