Tutti i contribuenti che sono obbligati a emettere fatture mensili o trimestrali, alla fine dell’anno fiscale hanno anche l’obbligo di versare l’acconto IVA 2023. Esiste però molta confusione riguardo questo particolare obbligo e per quanto concerne le tipologie di esonero che è possibile rivendicare.



Acconto IVA 2023: quando sussiste l’obbligo e per chi

Vediamo insieme quando sussiste l’obbligo e quando c’è la possibilità di ottenere l’esonero dal pagamento dell’acconto IVA 2023.

Bisogna precisare che nel 2023 tutti coloro che eseguono liquidazioni e versamenti IVA con una periodicità mensile o trimestrale, sono tenuti a versare l’acconto IVA 2023 (solitamente entro la fine dell’anno fiscale). Questo acconto funziona come un saldo preventivo per l’anno fiscale successivo.



Il versamento dell’acconto IVA va effettuato entro la fine di ogni anno. Per quanto concerne l’obbligo di pagamento del 2023, questo agisce come un saldo dell’acconto IVA 2024.

Il termine ultimo per versare l’acconto IVA 2023 è fissato al 27 dicembre e il pagamento può essere effettuato mediante modello F24 che, molto presto, diventerà un modello unico per il pagamento di tasse imposte, attraverso i canali telematici Fisconline ed Entratel, attraverso i servizi di Internet banking di istituti di credito, poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con agenzia delle Entrate. Quanto agli esoneri è bene precisare che la prima possibilità di essere esentati dal pagamento sussiste quando l’importo da versare è inferiore a 103,29 euro.



Acconto IVA 2023: chi può chiedere l’esonero totale

Coloro che hanno cessato l’attività anche per decesso entro il 30 novembre oppure entro il 30 settembre nel caso di versamenti trimestrali sono esonerati dal pagamento dell’acconto IVA 2023:

  • Coloro che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito, a prescindere dalla prestazione della richiesta di rimborso,
  • coloro che prevedono di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta,
  • coloro che hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento di alcuna imposta.
  • I produttori agricoli,
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale,
  • le associazioni sportive dilettantistiche oppure quelle senza fini di lucro oppure le associazioni pro loco in regime forfettario,
  • i raccoglitori e rivenditori di rottami, carta da macero et similia;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre se contribuenti trimestrali, oppure entro il 30 novembre se contribuenti mensili, a condizione che non esercitano altre attività soggette a iva.