Le adozioni all’estero possono essere riconosciute in Italia anche se i genitori adottivi non sono sposati, in quanto la trascrizione e il riconoscimento della cittadinanza italiana per il figlio non comporta una violazione dell’ordine pubblico. Questo il principio su cui si basa la sentenza del 19 dicembre della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di una coppia residente a San Francisco contro il Comune di Milano, a cui la Corte d’Appello aveva dato ragione. I giudici, come riportato dal Messaggero, hanno stabilito che l’assenza di vincolo coniugale non rappresenta un ostacolo al riconoscimento nel nostro Paese di una sentenza di adozione straniera. Invece, il Comune di Milano si era opposto al riconoscimento dell’adozione della bambina della coppia, unita civilmente, pronunciata nel 2017 dal Tribunale distrettuale della Contea di Bexar, in Texas.



Il Comune di Milano aveva avuto ragione in appello, perché i genitori adottivi, non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana dopo l’acquisizione di quella statunitense, erano soggetti alla legge nazionale, che impone il vincolo del matrimonio da almeno 3 anni per l’adozione, oltre all’idoneità tramite un percorso dedicato. Questa motivazione è stata scardinata dalla Cassazione, secondo cui la fattispecie non rientra nell’adozione esterna, non internazionale, che si verifica solo quando il riconoscimento comporta lo sradicamento del minore dal Paese di provenienza. La bambina, infatti, è nata negli Stati Uniti, dove risiedono i genitori.



SENTENZA CASSAZIONE APRE VARCO AD ADOZIONI OMOGENITORIALI?

Il via libera della Cassazione al riconoscimento automatico dell’adozione avvenuta negli Stati Uniti consente alla bambina di acquisire la cittadinanza italiana e di restare nel nostro Paese oltre i periodi consentiti dalle norme sull’immigrazione. Per quanto riguarda il rilievo in base a cui l’adozione è concessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, i giudici della Suprema Corte precisano che «ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento dell’adozione straniera, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all’ordine pubblico». In altre parole, per la Cassazione prevale il principio del “best interest of the child”. Come evidenziato dal Messaggero, con questa sentenza viene ribadita la centralità del benessere del minore e l’apertura verso forme familiari diverse.



Potrebbe aprirsi così una nuova prospettiva per le coppie non sposate interessate all’adozione all’estero, comprese quelle omogenitoriali. «Questa sentenza della Cassazione non sposta la questione, però avvia un percorso, crea un varco anche per le adozioni omogenitoriali. Consentendo la trascrizione della sentenza, qualora i due genitori rientrassero in Italia la loro adozione avrà effetti giuridici anche nel nostro Paese», dichiara l’avvocato Michela Scafetta, esperta in diritto di famiglia, al Messaggero. Per il legale il tema è più politico che legislativo, visto che «per cambiare la legge che vieta le adozioni per coppie dello stesso sesso deve essere sollevata una questione di costituzionalità. Ma più numerose sono le aperture dei giudici, più la politica dovrà prenderne cognizione».