La Corte Costituzionale si è espressa sulla costituzionalità dell’adozione nei casi particolari in cui l’art. 55 non prevede la formazione di legami di parentela con la famiglia dell’adottante. Riunitasi in Camera di Consiglio, ha quindi esaminato la questione della legittimità costituzionale e fatto sapere che le disposizioni censurate sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono che l’adozione non induca alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante. Quindi, tutti i bambini adottati devono avere un legame giuridico con questi ultimi. L’adozione “in casi particolari” riguarda bambini orfani, con disabilità, che vivono già con il coniuge del genitore biologico, bambini altrimenti non adottabili. La sentenza non è stata ancora depositata, ma l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale ha anticipato la decisione.
Per la Corte Costituzionale il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante rappresenta una discriminazione per il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli. Inoltre, è una violazione dell’articolo 3 della Costituzione e priva il bambino di relazioni giuridiche che contribuiscono alla formazione della sua identità e al consolidamento della sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
ADOZIONE IN “CASI PARTICOLARI”, IL CASO FINITO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
La questione è stata portata dal Tribunale per i minorenni di Bologna all’attenzione della Corte costituzionale. Secondo il giudice felsineo l’adozione in casi particolari non modifica diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine né produce effetti verso i parenti dell’adottante e quelli dell’adottato. Nella fattispecie, l’adozione è richiesta dal padre intenzionale di una bambina. Il ricorrente e il suo compagno, cui è legato civilmente, avevano fatto ricorso negli Stati Uniti alla surrogazione di maternità. In Italia, dunque, allo stato civile risulta solo un padre, presumibilmente quello geneticamente collegato alla bambina. Al tribunale, oltre a pronunciare l’adozione, hanno chiesto di dichiarare il legame di parentela tra l’adottato ed i parenti dell’adottante.
Per i giudici bolognesi la domanda di adozione è accoglibile, ma osterebbe all’accoglimento della pronuncia dichiarativa ex art. 277 cod. civ. in primo luogo l’art. 300, comma 2 cod. civ., disposizione espressamente richiamata dall’art. 55 della legge sull’adozione. Come evidenziato dall’avvocato Alexander Schuster su Questione Giustizia, la vicenda lamentava «l’ingiustificata disparità di trattamento tra i figli adottivi di coppie unite in matrimonio ed i figli adottivi di coppie unite civilmente, individuando quali parametri del giudizio gli articoli 3 e 31 Cost. È, inoltre, rilevata la violazione dell’art. 8 CEDU, poiché l’attuale disciplina “impedisce al minore inserito nella famiglia costituita dall’unione civile di godere pienamente della sua vita privata e familiare intesa in senso ampio”».