Naturalmente chi ha una casa in un condominio situato in un centro storico o in una città a fortissima attrazione turistica, ha implicitamente una fonte, spesso consistente di guadagno.

Ma ciò per gli altri condomini che invece sono residenti si tratta di dover sopportare una forte fonte di stress, tra stranieri e persone estranee che spesso entrano ed escono dall’edificio, che hanno le chiavi o che possono fare baccano mettendo seriamente a rischio la quiete pubblica.



Affitti brevi in condominio: occhio al “regolamento”

Ed è per questo che una fonte di reddito può diventare causa di un conflitto che, sempre più spesso, sfocia in tribunale. Come fare dunque per evitare conflitti in condominio? Prima di discutere di eventuali precauzioni, è bene sapere che fa fede il regolamento di condominio. Questo, come sappiamo, può anche essere modificato.



Ma se il proprietario di un immobile non possiede la maggioranza dei millesimi (o non è supportato da altri condomini che contribuirebbero al raggiungimento della maggioranza), un regolamento di condominio avverso potrebbe costargli caro. Se il regolamento pone un divieto di concedere ad altri ospiti le chiavi dell’ingresso principale, non potendo vietare l’affitto al singolo proprietario che di fatto può disporre del proprio immobile come crede, l’affitto a terzi diventa per forza di cose qualcosa di complesso da gestire. Ciò vale sia per le persone fisiche che abbiano registrato presso il proprio comune il bed & breakfast e sia per eventuali affittacamere o attività ricettive regolarmente registrate come società di persone o di capitali.



Affitti brevi in condominio: quando non valgono le limitazioni

L’affitto breve comunque viene distinto dalle locazioni di strutture ricettive professionali, ma anche queste, spesso ubicate nei condomini, possono avere problemi. Gli affitti brevi in condominio vengono effettuati proprio negli immobili che sono concessi con locazioni ad uso abitativo. Quando un immobile viene concesso con l’autorizzazione che sia possibile realizzare una struttura ricettiva, solitamente vuol dire che il condominio ne ha dato approvazione.

Simili limitazioni, per essere valide, devono però essere contenute nei c.d. regolamenti contrattuali, ossia in quelli predisposti dal costruttore dell’edificio o dall’originario unico proprietario o, in alternativa, deliberati dall’assemblea con il consenso unanime di tutti i condomini e con successiva trascrizione della deliberazione nei registri immobiliari. Solo in questo caso i divieti sono vincolanti per tutti i condomini.