Per tutti quei proprietari che hanno il problema di dover compilare la dichiarazione dei redditi pagando il 22% di cedolare secca oppure, l’equo canone, ma soltanto nei casi in cui si faccia tutta la procedura per poterlo ottenere e si risponda ai requisiti. In tutti gli altri casi può capitare che il proprietario di appartamenti si ritrovi a dover pagare delle tasse anche per affitti non percepiti, a causa di affittuari morosi. In questi casi c’è la richiesta da parte di alcuni contribuenti che si domandano se la tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi o percepiti possa essere dedotta,  soprattutto quando questi sono venuti in scadenza senza mai essere incassati.



Affitti non incassati: cosa dice la normativa in merito alla deducibilità

La normativa che soggiace a questo quesito è l’articolo 26 del Tuir come modificato dall’articolo 3 quinquies comma 1 del decreto 34 2019, che stabilisce che il locatore di immobili non assoggetta a tassazione i canoni di locazione non percepiti a decorrere dal primo gennaio 2020, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento e, in tal caso, deve essere assoggettata alla tassazione la rendita catastale e rivalutata.



Inoltre una volta percepiti i canoni non pagati precedentemente, questi sono soggetti a tassazione.
Inoltre i canoni non incassati possono essere recuperati mediante credito d’imposta, solo nel caso in cui viene concluso il procedimento di sfratto e la maggiore imposta versata, qualora il procedimento si sia concluso successivamente, viene incassato mediante compensazione.

Affitti non incassati: il recupero mediante il credito d’imposta

Tuttavia questa procedura va applicata soltanto per le locazioni ad uso abitativo e quindi non gli affitti relativi al negozi e altre tipologie di immobili.



Va inoltre precisato che se il contribuente decida di non recuperare il denaro versato mediante credito d’imposta, questo ha la possibilità entro i termini di prescrizione indicati di richiedere agli uffici finanziari dell’Agenzia delle entrate l’istanza di rimborso. In questo caso però la successiva riscossione totale parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporta per il contribuente l’obbligo di dichiarare il maggiore imponibile determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata salvo opzione per quella ordinaria.