Solitamente quando ci affidiamo ad un’agenzia immobiliare per riuscire a vendere un appartamento, stipuliamo un contratto che può essere di durata variabile. Solitamente il contratto proposto dall’agenzia immobiliare prevede una percentuale ad indicare il compenso per il raggiungimento dell’accordo con un potenziale acquirente, ma anche il periodo entro cui quel contratto deve essere rispettato.



Agenti immobiliari: quando non va corrisposto il compenso

Se dunque il contratto ha una validità di sei mesi, oltre i sei mesi è possibile non corrispondere il compenso. Naturalmente nessun agente immobiliare continuerà a lavorare senza mandato, ma è possibile che alcuni degli effetti si producano anche oltre il termine ultimo del contratto.



In questo caso il compenso dell’agente immobiliare va comunque corrisposto? Va detto che la giurisprudenza considera un nesso di causalità anche quando un agente immobiliare mette in relazione venditore e potenziale acquirente che però accantonano le trattative di vendita e le recuperano dopo due anni. In questo caso pur esistendo il nesso di causalità, viene meno uno dei requisiti alla base della corresponsione del compenso per il mediatore. Infatti pur non escludendo un nesso di causalità, seppure parziale, nel caso di fattispecie, la Cassazione ha stigmatizzato in quali casi il mediatore non potrà ottenere un compenso per l’attività svolta ai fini della vendita di un immobile.



Agenti immobiliari: non basta il nesso di causalità, l’attività di mediazione deve produrre gli effetti

Con un’ampia e approfondita motivazione espressa nella sentenza numero 3165 del 2 febbraio 2023, la Cassazione ha dichiarato che non basta il nesso di causalità dovuto alla conoscenza tra un venditore e un compratore, ma è necessario che gli effetti di questa mediazione si producano all’interno del periodo di tempo in cui il mediatore svolge la sua attività.

Nella fattispecie un agente immobiliare aveva fatto visitare ad un’anziana donna accompagnata dalla figlia un immobile, il compratore però aveva accantonato le trattative e successivamente, avvenuto il decesso dell’anziana madre, la figlia si era decisa a concludere la vendita con quello stesso acquirente ma senza avere più alcun tipo di rapporto con il mediatore originario, e avendo affidato l’incarico ad un nuovo agente immobiliare, si era prestata a vendere l’immobile pagando il corrispettivo al secondo mediatore ma non al primo.

Il primo mediatore ha deciso quindi di ricorrere in tribunale ma si è visto rigettare tutte le istanze del suo ricorso. La Cassazione ha rigettato a sua volta il ricorso evidenziando come le disposizioni del codice civile indicano sì in maniera certa che la messa relazione di due o più parti per la conclusione di un affare, articolo 1754 codice civile, non è un elemento sufficiente a far ritenere che lo stesso sia concluso per effetto dell’intervento del mediatore, così Come stabilito dall’articolo 1755 del codice civile. La Suprema Corte si era già espressa in merito al nesso di causalità adeguata, richiamando le sentenze 11443/ 2022, 3134/ 2022, 7029/2021, 5495/2021, 4644/ 2021, 3055/2020.

In buona sostanza per la Cassazione, pur esistendo dei parziali nessi di causalità, questi non sono utili da soli a soddisfare il presupposto per cui il mediatore possa richiederne il compenso.