Dal momento che le Agenzie per il lavoro e in particolare quelle definite “agenzie di somministrazione lavoro”, sono considerate alla stregua di un datore di lavoro, la novità è che possono assumere direttamente personale dall’estero accettando il nulla osta lavorativo.
Agenzie per il lavoro: quali agenzie possono assumere personale dall’estero
Le agenzie per il lavoro possono, sulla base del decreto flussi e nel rispetto della normativa vigente, assumere personale dall’estero accettando il nulla osta delle persone che arriverebbero da paesi terzi, anche extra UE. A stabilirlo è stata la circolare congiunta 4518/2023 del ministero dell’interno e del ministero del lavoro, che spiega anche la procedura per presentare le richieste agli sportelli unici per l’immigrazione con la modulistica appositamente adeguata.
Quali agenzie. Le agenzie per il lavoro sono operatori del mercato del lavoro, autorizzate a svolgere attività, mediante iscrizione in apposito albo del ministero del lavoro, articolato in cinque sezioni:
– agenzie di somministrazione di lavoro, a termine e a tempo indeterminato;
– agenzie di somministrazione esclusivamente a tempo indeterminato (staff leasing);
– agenzie di intermediazione;
– agenzie di ricerca e selezione del personale;
– agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
Agenzie per il lavoro: qual è la procedura da seguire
La circolare però offre anche delle specificazioni importantissime e in particolari solo le agenzie contenute ai punti a e b possono assumere personale dall’estero. Ciò dunque non vale per tutte le altre agenzie.
Il tutto deve avvenire sempre nel rispetto delle quote stabilite dal decreto flussi.
Le agenzie inoltre devono essere regolarmente iscritte all’albo, con sede legale o dipendenza (sede operativa) in Italia. La procedura d’invio delle domande devono seguire un iter preciso: sul portale del Ministero dell’Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/ dovrà essere inviata la modulistica idonea a tale richiesta.
Tuttavia, sempre sulla base della normativa e come stabilito dalla circolare, le agenzie che assumeranno personale dall’estero devono garantire anche l’asseverazione e cioè dovranno controllare che i dati forniti dal candidato siano corrispondenti alla realtà. L’obbligo di verifica della veridicità dei dati forniti è stabilito dall’art. 1 della legge 12/1979, ciò si estende anche alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.