Le agevolazioni sulla prima casa 2024 o per gli anni precedenti (o per quelli che ne saranno), sono un requisito indispensabile per godere di vantaggi e benefici fiscali. Può capitare tuttavia, che talvolta un contribuente sbagli e versa delle tasse superiori a quelle realmente dovute.

In occasione di questo errore e la coincidenza con l’incentivo fiscale per comprare la prima abitazione, di recente la Corte di Cassazione ha affrontato una sentenza prendendo in riferimento quanto previsto dalla nota II-bis dell’articolo 1, Tariffa del DPR numero 131 del 1986.



Agevolazioni prima casa 2024: rimborso sì o no?

La nota II Bis sopra indicata specifica che il contribuente che ottiene le agevolazioni per la prima casa 2024 deve obbligatoriamente – oltre a possederne realmente i requisiti – dichiararli nell’atto di registrazione o di acquisto.

In particolar modo le dichiarazioni che a cui il contribuente deve provvedere sono le seguenti:



  1. Dichiarare di non essere titolare di altre case nello stesso Comune dove ha la sua prima casa;
  2. Dichiarare di non aver mai acquistato altre abitazioni – in tutta Italia – ottenendo delle agevolazioni fiscali;
  3. Dichiarare di impegnarsi a trasferire la residenza fiscale – laddove sia in un altro luogo – nello stesso Comune in cui sussiste la prima casa.

Qualora il contribuente avesse già presentato la dichiarazione in essere e soltanto dopo ha pagato per errore più contributi, allora potrà spettargli il rimborso, viceversa no.

Dichiarazione tempestiva

Il contribuente che intende avvalersi delle agevolazioni sulla prima casa deve dichiarare la sussistenza delle tre condizioni sopra esposte in modo tempestivo (si intende contestualmente alla registrazione e all’atto di vendita presentato al Tribunale).



La Cassazione ribadisce che una presentazione non tempestiva ma successiva al pagamento delle imposte in eccesso, non costituisce il diritto di poter ricevere il rimborso. Non è ammessa (in questo specifico caso) alcun margine di tolleranza per errori o omissioni come contenuto nell’articolo 77 del Testo Unico.