Le condizioni per avere le agevolazioni sulla prima casa anche in comunione dei beni non cambiano. Ad averne dato conferma è stata la Corte di Cassazione con il numero di ordinanza 26703 risalente 14 ottobre 2024 (Cassazione civile, sezione V).
L’ordinanza specifica che non vi sono delle differenze neanche in presenza di comunioni dei beni, ciò significa che per ottenere le agevolazioni entrambi i coniugi devono presentare rispettivamente le loro dichiarazioni reddituali.
Agevolazioni prima casa comunione dei beni: cosa cambia?
Per ottenere le agevolazioni prima casa la separazione o la comunione dei beni non influisce sull’iter richiesto dalla Legge. Entrambi i coniugi devono sempre e comunque presentare la loro dichiarazione dei redditi così da poter comprovare la sussistenza dei requisiti minimi.
Nello specifico colui che acquista l’immobile deve dichiarare di non essere titolare esclusivo e neppure in comunione con il coniuge, dei diritti di usufrutto, proprietà, abitazione e uso di un’ulteriore abitazione presente nello stesso Comune in cui è presenta quella per cui si vuol godere dei benefit (così come di non averne mai goduto).
Anche se l’altro non coniuge non firma l’atto d’acquisto insieme all’acquirente, lo stesso è obbligato a presentare la propria dichiarazione dei redditi.
Una norma rivista
Non è la prima volta che si tratta lo stesso argomento, dato che anche nel lontano 5 giugno del 2018, con l’ordinanza numero 14326, la Corte di Cassazione aveva obbligato a presentare la medesima documentazione citata in quest’ultima sentenza.
Le due dichiarazioni distinte e separate sono essenziali ai fini del godimento del bonus sulla prima casa. Viceversa non potrà essere applicata alcuna agevolazione fiscale.
Vi sono infine delle nuove normative da dover seguire attentamente per non compromettere la sussistenza del bonus, come ad esempio quella di dover concludere l’atto di compravendita entro la fine dell’anno fiscale (pena l’impossibilità di poter ottenere le agevolazioni sulla prima casa).