Le agevolazioni sulla prima casa per gli under 36 saranno valide anche nel caso in cui l’acquirente abbia firmato il preliminare entro il 31 dicembre 2023. È stato possibile, come riportato da Il Sole 24 Ore, grazie ad un emendamento firmato nelle scorse ore. Il Governo di Giorgia Meloni infatti non ha rinnovato il pacchetto dello scorso anno nella legge di Bilancio, per cui il via libera era stato dato solo in caso di rogito. Adesso è stata concessa una maggiore flessibilità a coloro che non erano riusciti a concludere in tempo le operazioni.



Non sono pochi coloro che si erano ritrovati a sottoscrivere dei contratti nelle ultime settimane del 2023 e all’inizio del 2024 a domandarsi cosa sarebbe accaduto, dato il mancato rinnovo della misura contenuta nel decreto Sostegni bis. Il testo dell’articolo 64 in tal senso non era molto preciso, in quanto recitava che le agevolazioni “si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto (quindi, il 26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2023”. Non era specificata però la tipologia di atti a cui si faceva riferimento. L’emendamento ha dunque chiarito l’inghippo burocratico, facendo tirare un sospiro di sollievo ai diretti interessati. 



Agevolazioni prima casa under 36 valide per preliminari firmati entro 31 dicembre 2023: cosa prevedono

I giovani under 36 che potranno usufruire delle agevolazioni previste decreto Sostegni bis avendo firmato il preliminare della loro prima casa entro il 31 dicembre 2023 sono quelli che hanno un Isee non superiore ai 40 mila euro. Gli immobili inclusi nella misura non prevedono le categorie catastali A1, A8 e A9, perché considerate di lusso. I beneficiari ottengono l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale e, in caso di acquisti soggetti ad Iva, un credito d’imposta, non rimborsabile, di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.



Per coloro che hanno stipulato il rogito a gennaio 2024, inoltre, l’emendamento dispone che potranno procedere a compensare le imposte pagate in eccesso, “secondo modalità fissate con provvedimento dell’agenzia delle Entrate”.