Le agevolazioni sulla prima casa vengono ugualmente perse anche se l’immobile viene venduto entro i 5 anni e la nuova abitazione viene acquisita tramite usufrutto entro i termini previsti dalla Legge (ovvero un anno rispetto alla vendita anticipata del primo immobile).

Ad aver dato la conferma è stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 192/E risalente al 4 ottobre 2024 in cui chiarisce i principi e i casi secondo cui decadono i benefici. Vediamo di seguito quali sono le disposizioni a cui si fa riferimento nella circolare.



Agevolazioni sulla prima casa e usufrutto: che succede?

Le agevolazioni sulla prima casa possono andar perse anche nel caso di un nuovo diritto di usufrutto verso un nuovo immobile. É il caso della recente circolare dell’Agenzia delle Entrate che risponde all’interpello di un contribuente. Il contribuente in questione aveva venduto la prima casa (con le agevolazioni previste) entro i cinque anni, ed entro l’anno dall’atto intendeva acquisire l’usufrutto sul nuovo immobile. La sua domanda era: “In questo modo è possibile mantenere le agevolazioni“? L’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo chiaro e preciso che non è possibile soddisfare la sua richiesta, in quanto la sola acquisizione di un immobile con dei diritti reali limitati (come l’usufrutto) non consente il mantenimento dei benefici.



La piena proprietà è indispensabile

Per mantenere i benefici sulla prima casa venduta entro i cinque anni, è indispensabile godere del diritto di piena proprietà (che non è previsto con il diritto all’usufrutto). In alternativa, il proprietario dell’immobile sarà costretto a versare le imposte non pagate originariamente.

Oltre all’eventuale perdita dei benefici scattano le multe previste dalla normativa vigente:

In caso di falsa dichiarazione oppure di un trasferimento per atto a titolo gratuito oppure oneroso degli immobili comprati con le agevolazioni contenute al suddetto articolo prima del termine ultime di cinque anni dalla data del loro atto di acquisto, vanno versate le imposte di registro, l’imposta catastale e ipotecaria nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse tasse.