La Corte di Cassazione boccia l’operato del giudice Apostolico e approva la linea del governo, perché il trattenimento dei migranti provenienti da Paesi sicuri è «legittimo e conformi alla legge». Ma riguardo la «garanzia finanziaria» serve un intervento della Corte di giustizia europea. La procura generale di Cassazione ha espresso la sua posizione davanti alle Sezioni Unite civili chiamate a valutare dieci ricorsi del Ministero dell’Interno contro le ordinanze con cui il tribunale di Catania, nei provvedimenti disposti dai giudici Iolanda Apostolico e Rosario Cuprì, tra settembre e ottobre scorsi non convalidò i trattenimenti di alcuni migranti tunisini a Pozzallo così come deciso dalla questura di Ragusa. Un assist per il governo, anche se per avere un’indicazione precisa bisognerà attendere la decisione delle Sezioni Unite, prevista tra alcune settimane. Solo allora riprenderanno i trasferimenti, che sono stati sospesi dopo le sentenze.



Secondo l’ufficio del procuratore generale, la «procedura accelerata» adottata dalla polizia è stata applicata «legittimamente e in modo conforme alla legge». Inoltre, nella requisitoria è stato spiegato che non va trascurato quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato riguardo la situazione di emergenza a Lampedusa, «caratterizzata da flussi consistenti e ravvicinati in quella zona e dall’elevato numero delle domande di protezione internazionale così da rendere difficilmente gestibile la trattazione della domanda nel luogo di arrivo». Quella situazione peculiare precludeva, secondo il pg, «con ogni evidenza, ogni possibile accertamento e trattazione della procedura nella stessa zona di arrivo». Si rimarca, infatti, come lo stesso giudice di merito non abbia accertato che l’eccezione prevista dalla direttiva citata sia stata usata in maniera indebita, senza verificare un flusso di migranti così numeroso da impedire lo svolgimento della procedura di frontiera a Lampedusa.



SU GARANZIA FINANZIARIA DI 5MILA EURO ATTI ALLA CORTE UE

Nella sua requisitoria il pg conclude che non sono emerse palesi illegittimità nel provvedimento, perché «nel caso di specie si era comunque al cospetto di una delle condizioni (provenienza da un Paese di origine sicuro) e, del pari, si era in presenza di una delle ipotesi di procedura accelerata consentite». Per l’ufficio della procura generale di Cassazione il rischio del giudice di Catania alla sentenza del maggio 2020 della Corte di giustizia dell’Ue «per fondare il contrasto tra la norma nazionale e la direttiva» è stato «improprio». Quella sentenza, precisa il pg, fa riferimento «ad una fattispecie normativa diversa da quella esaminata nel presente giudizio».



La procura generale chiede però che la Corte Ue intervenga sulla garanzia finanziaria di circa 5mila euro che un richiedente asilo è tenuto a versare per evitare il trattenimento in un centro alla frontiera in attesa dell’esito dell’iter della domanda di protezione. Il pg, come riportato dall’Ansa, chiede se «quest’ultima debba rispondere ai caratteri di proporzionalità ed efficacia e se gli stessi rientrino nell’apprezzamento discrezionale del legislatore nazionale o se, invece, debbano rispettare parametri desumibili dal diritto eurounitario, con riguardo al profilo quantitativo (anche in ordine alla possibilità di rapportarlo alla somma necessaria a far fronte alle necessità del richiedente asilo per tuta la durata del trattenimento), al soggetto che può prestarla (se cioè debba essere ammessa la costituzione da parte di un terzo), alla modalità della costituzione».