Con l’avvicinarsi dell’estate per moltissimi docenti sta per aprirsi la finestra per richiedere le assegnazioni provvisorie e – di conseguenza – il trasferimento temporaneo in un comune o una provincia differenti da quelli in cui si detiene la cattedra: il Miur non ha ancora pubblicato le effettive date per la presentazione delle domane, ma stando a quanto accaduto l’anno scorso, si scelse il periodo tra metà giugno ed inizio luglio, con le graduatorie pubblicate poi verso la metà di agosto e possiamo ipotizzare tranquillamente che anche quest’anno verranno aperte le domande per le assegnazioni provvisorie più o meno nello stesso periodo, subito dopo la fine dell’anno scolastico.



Comunque sia, seppur non si sappiano ancora le date, molti docenti stanno iniziando a rispolverare la memoria per ricordarsi come funziona questa particolare tipologia di trasferimento che può essere richiesta da chiunque, ma solamente con un comprovato motivo familiare o di salute. Le assegnazioni provvisorie, infatti, per loro natura sono pensate proprio per permettere a docenti e personale di ricongiungersi al proprio coniuge/parte dell’unione civile, oppure ad un familiare anziano o – ancora – ai figli residenti in un’altra provincia, con un unico (certamente importante) vincolo di 12 mesi, dopo i quali si dovrà tornare alla provincia da cui si era partiti.



Come funzionano le assegnazioni provvisorie docenti 2024: una provincia e fino a 15 preferenze diverse

I requisiti per richiedere le assegnazioni provvisorie sono, insomma, semplici perché il richiedente dovrà dare dimostrare che coniuge, familiare o figli risiedono legalmente nella provincia in cui si vorrebbe essere assegnati purché (ed è un requisito fondamentale) la loro iscrizione anagrafica in quel comune sia avvenuta almeno tre mesi prima della presentazione della domanda. A quest’ultimo obbligo c’è una sola deroga nell’unica casistica in cui le assegnazioni provvisorie siano richieste per il ricongiungimento coniugale, perché i tre mesi anagrafici possono essere aggirati nel caso il partner del richiedente sia stato trasferito forzatamente – ma non vale il trasferimento volontario – nel corso dei 90 giorni previsti dalla norma.



La richiesta – ve lo ricordiamo anche se è ancora presto – dovrà essere inoltrata online tramite un apposito form che verrà implementato una volta aperte le domande, e fermi restando i vincoli di cui vi abbiamo parlato, il richiedente potrà indicare una sola provincia e fino ad un massimo di 15 preferenze tra scuole, distretti e/o comuni in cui si vorrebbe prestare servizio con le assegnazioni provvisorie. Non è mai permesso richiedere con questa modalità il trasferimento all’interno dello stesso comune in cui si lavora, ma è valido nel caso in cui lo si voglia cambiare rimanendo nella stessa provincia.