Al via da oggi, lunedì 18 dicembre 2023, le domande per ottenere l’Assegno di inclusione (Adi), nuovo strumento di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che di fatto sostituisce il Reddito di cittadinanza. Come spiegato dall’Inps, in caso di esito positivo dell’istruttoria della domanda, il beneficio economico viene erogato dal mese successivo alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (Pad). Invece, solo per le domande già complete della sottoscrizione del Pad e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese, «ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti». Per presentare la domanda per l’Assegno di inclusione (Adi), bisogna accedere alla sezione dedicata del sito Inps usando Spid, Cns e Cie o rivolgendosi ad un patronato. A partire da gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche tramite Caf.



Il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve poi accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (Pad). La norma prevede che i destinatari di questa misura siano famiglie in cui c’è almeno un componente «con disabilità, minorenne; con almeno sessanta anni di età o in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione».



ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI): REQUISITI E LIMITI REDDITO

I primi paletti da tener presente sono quelli di cittadinanza, soggiorno e residenza. In questo caso, rispetto al Reddito di cittadinanza, c’è un allentamento sulla residenza, perché deve essere da almeno 5 anni (mentre prima erano 10), di cui gli ultimi due in modo continuativo. C’è però una stretta riguardo alcuni requisiti di accesso che non c’erano nel Rdc. Infatti, l’Assegno di inclusione va ai nuclei con un minore o una persona di età superiore ai 59 anni, o disabile o inserita in programmi di assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Sono state anche precisate le condizioni di “svantaggio” che devono pre-esistere alla domanda di Adi: si va dai disturbi mentali alla necessità di assistenza domiciliare, dalle problematiche di dipendenze alle vittime di tratta. Passiamo ai limiti reddituali. La soglia Isee prevista non cambia: resta 9.360 euro. Per le prime domande – quelle presentate fino a febbraio – se non si dispone di un Isee in corso di validità, «la verifica dei requisiti ai fini dell’erogazione nei mesi di gennaio 2024 e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, si basa sull’Isee valido al 31 dicembre 2023». Quindi, da marzo senza un nuovo Isee, l’Adi verrà fermato.



Il reddito familiare-limite è di 6mila euro per tutti, che salgono a 7.560 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili, moltiplicati per la scala di equivalenza. Il Reddito di cittadinanza differenziava tra chi è in affitto e chi no, mentre l’Assegno di inclusione (Adi) prevede sì un contributo per le famiglie in affitto con un reddito sotto i 6mila euro in linea con Rdc, non per reddito familiare compreso tra 6.000 e 9.360 euro. Per quanto riguarda le case di proprietà, è previsto un vincolo sul valore ai fini dell’Imu (inferiore a 150mila euro) nel calcolo del patrimonio immobiliare. Ci sono limiti al patrimonio mobiliare (6mila euro per i nuclei di un solo componente), che aumentano con l’allargarsi della famiglia e ulteriori incrementi di massimali in presenza di disabilità.

IMPORTO ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) E PAGAMENTO

L’importo dell’Assegno di inclusione è di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Per gli adulti tra 18 e 59 anni senza carichi di cura o non inseriti in programmi di cura e assistenza per i minori, invece, i coefficienti di equivalenza che incrementano il valore della quota base sono più bassi. C’è poi un’altra quota, fino a un massimo di 3.360 euro, per chi è in affitto. L’erogazione dell’Assegno di inclusione avviene tramite la carta di pagamento elettronico ricaricabile “Carta di inclusione”. La carta viene consegnata negli uffici postali, dopo l’accredito del primo pagamento. L’avviso ai beneficiari avviene tramite il portale Siisl o via sms o mail. Dopo l’inoltro della domanda e l’iscrizione al Siisl, scatta la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (Pad).

La partecipazione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa è fondamentale per l’erogazione dell’Assegno di inclusione (Adi). Infatti, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Pad. Il Ministero del Lavoro ha precisato che le persone tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali attivabili al lavoro, saranno indirizzate ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (Psp). Possibile anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (Puc). Invece, i non attivabili al lavoro dovranno presentarsi ogni 90 giorni ai servizi sociali per aggiornare la propria posizione.