Come moltissimi bonus di welfare, anche l’assegno di maternità 2023 sta andando incontro ad una nuova rivalutazione basata sull’indice inflazionistico. Ecco cosa cambia.

Assegno di maternità 2023: su che base verrà rivalutato

L’assegno di maternità 2023 potrebbe essere rivalutato sulla base dell’indice inflazionistico, sono infatti aumentate anche le soglie ISEE e le cifre che spettano i beneficiari. Si tratta di un contributo economico erogato dai comuni nel 2023 e che è oggetto di una rivalutazione da parte dell’INPS così come è stato comunicato dalla circolare numero 26 dell’8 marzo 2023. Come ha comunicato l’INPS, la valutazione si basa sulla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati sulla base dell’indice Istat.



La rivalutazione avviene ogni anno attraverso una pubblicazione ufficiale, anche nel 2022 infatti l’assegno di maternità 2023 è stato rivisto innalzando gli importi.

Assegno di maternità 2023: a quanto ammonta l’importo

Ma veniamo al caso del 2023: in che modo verrà rivalutato e a quanto ammontano gli assegni mensili? La rivalutazione è basata sul calcolo dell’8,1%, che concerne l’indice medio dell’inflazione annuale del 2022. Quindi gli importi raggiungeranno la cifra di 383,46 euro * 5 mensilità e complessivamente il bonus verrà erogato con un contributo complessivo di 1917,30 qualora il reddito ISEE non superi la soglia dei 19.185,13 euro. Si tratta dunque di un contributo economico erogato per le famiglie a basso reddito, cumulabile anche con gli altri contributi previsti per le famiglie monoreddito.



Oltre ai requisiti di reddito, l’assegno di maternità viene erogato dai comuni a tutti coloro che ne facciano domanda e che presentino anche i seguenti requisiti:

  • parto,
  • adozione,
  • affidamento preadottivo.

Il contributo economico spetta sia ai cittadini residenti in Italia, quelli appartenenti alla comunità europea oppure agli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno e che rientrino in determinate fasce di reddito già preannunciate. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino oppure entro sei mesi dall’ingresso in famiglia di un minore adottato oppure in affido preadottivo.