Tutti coloro che hanno indirizzato una nuova domanda per ottenere l’assegno unico 2023 e si sono accorti di aver commesso degli errori, possono modificarla? Ecco in che modo procedere se dovesse presentarsi una situazione del genere.
Assegno unico 2023: cos’è e perché è possibile commettere errori
L’assegno unico universale 2023 è tra le misure di welfare più apprezzate tra quelle messe a disposizione dal governo Meloni. La prima versione dell’assegno unico è stata proposta da Mario Draghi, nel precedente governo. Il contributo economico infatti riunisce in sé i vecchi assegni familiari, estendendoli a tutti i genitori italiani, a prescindere dal loro stato occupazionale. Si tratta però di una misura che ha unito anche il vecchio bonus bebè e rappresenta tra le misure di sostegno economico maggiormente utili per le famiglie.
Quest’anno l’assegno unico universale è stato anche maggiorato a causa dell’inflazione elevata che ha caratterizzato il 2022 in quasi tutti i paesi europei. E anche se ormai si tratta di un contributo noto a tutti gli italiani, c’è chi non avendo avuto figli in precedenza lo ha chiesto per la prima volta quest’anno e, come sempre, capita che possono essere commessi errori nell’invio della domanda.
Assegno unico 2023: la procedura per modificare gli errori commessi
Molto spesso gli errori vengono commessi perché le famiglie non hanno mai utilizzato il sito dell’Inps per inoltrare domande. Quindi quello che bisogna fare è tornare sempre sulla piattaforma INPS e accedere tramite Spid, Cie oppure Cns. Dopo aver selezionato il campo evidenze, è possibile visualizzare gli errori che bloccano l’istanza e modificarli. Per poterli modificare è necessario cliccare prima sulla sezione “consulta e gestisci le domande che hai presentato” e, successivamente, cliccare poi su “modifica” in modo da cambiare tutti gli errori.
Naturalmente è necessario inserire il codice fiscale dell’altro genitore, i criteri di ripartizione dell’assegno tra i genitori, il diritto alle maggiorazioni previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto 230/21, la variazione inserimento della condizione di disabilità del figlio, La variazione della dichiarazione su frequenza scolastica oppure il corso di formazione per il figlio maggiorenne di età compresa tra 18 e 21 anni, le modifiche sull’eventuale separazione dei genitori, le variazioni sulle modalità di pagamento scelte dal richiedente o dall’altro genitore.