Tra pochi giorni, l’Assegno unico e universale, misura regolamentata dal D.Lgs. n. 230/2021 a favore dei nuclei familiari con figli, si presume farà il suo debutto ufficiale: sul sito dell’Inps si rassicura che dal 1° marzo 2022 in poi – così come per gli anni successivi – si applica esclusivamente l’Assegno unico universale per i figli fino a 21 anni di età, che verrà erogato a partire dal 15 marzo 2022. È online il simulatore dell’Assegno unico e universale per agevolare, si specifica, la comprensione dei criteri adottati. L’assegno unico sostituirà e unificherà le misure economiche per le famiglie: niente più premio nascita o adozioni, assegni per il nucleo familiare, bonus bebè e detrazioni fiscali per i figli a carico. Lo strumento è omnicomprensivo e tutte le somme riconosciute o anticipate dal datore di lavoro in busta paga faranno posto a un unico assegno, previa richiesta tramite un’apposita applicazione dell’Inps o rivolgendosi agli enti di patronato.
L’assegno unico ha tra i suoi obiettivi quello di contrastare la denatalità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ma francamente non ne abbiamo ancora inquadrato concretamente l’attuazione. Vero è che l’ammontare dell’assegno unico, erogato dall’Inps è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’Isee e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare, ma non chiarisce le agevolazioni delle modalità lavorative che si potranno adottare in funzione di questo strumento se non per le madri con meno di 21anni, o nel fare un piccolo risparmio per il figlio in arrivo dal 7° mese di gravidanza, per i figli registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, o per il bonus asilo nido che non rientra nell’assegno universale.
Posto che l’assegno è unico spetta a tutti i nuclei familiari, a prescindere dall’occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti), permane un dubbio sulla copertura finanziaria di questo assegno unico, sulla sostenibilità poiché sì si basa sull’abrogazione delle misure di sostegno e in parte di finanziamenti. Sappiamo anche che l’attuale assegno familiare (anf) è finanziato con il contributo di imposta e aliquota contributiva sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti, che dovrebbe essere eliminata, poiché se l’assegno unicoè universale non si capisce perché dovrebbe rimanere solo per i lavoratori dipendenti.
L’Assegno unico condizionato dal valore dell’Isee tiene conto non solo della situazione reddituale che, sino a oggi, ha caratterizzato tutte le forme di sostegno alla famiglia, ma anche della situazione patrimoniale (abitazione, autovettura, giacenze medie conti correnti, assicurazioni, ecc.) che non fotografa la ricchezza di una famiglia. Per cui con Isee elevati, anche in assenza di redditi cospicui, il valore dell’Assegno unico sarà inferiore rispetto alle attese; così come per redditi da lavoro “medio-alti”, ma non “cospicui”, con Isee superiore a 40.000 euro, un assegno unico con valore fisso di 50 euro determina un sostegno economico decisamente inferiore rispetto a quanto percepito in precedenza.
Poi è anacronistico il fatto che in assenza di Isee e con redditi elevati nell’assegno unico vi sia un contributo base di 39 euro mensili francamente sprecato. Un nucleo non coniugato che dichiara solo il reddito da lavoro dipendente del richiedente, con un Isee inferiore a 25.000 euro, si vedrebbe ridurre il sostegno per i figli se non fosse per l’applicazione della maggiorazione transitoria, misura temporanea per il triennio 2022-2024, ridotta di un terzo per ogni anno successivo al primo. Permane incertezza delle domande “ponte” presentate entro il 30 settembre 2021 che davano titolo alle mensilità arretrate dal luglio 2021 dopo lo slittamento dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 e, soprattutto, la cosiddetta convivenza con il reddito di cittadinanza che contempla, pare, l’erogazione fino a concorrenza dell’importo spettante e con la fruizione di eventuali altre misure in danaro a favore dei figli a carico delle regioni e province.
La situazione si complica: nell’anno 2022 a causa dell’introduzione dell’assegno unico ci sarà un doppio regime per le detrazioni fiscali: per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 vengono ancora riconosciute le detrazioni previste per i figli a carico, a prescindere dalla loro età, e non c’è ancora l’assegno unico, in vigore il 1° marzo; dal 1° marzo 2022 in poi – così come per gli anni successivi – si applica esclusivamente l’assegno unico universale per i figli fino a 21 anni di età, e, viceversa, soltanto le detrazioni fiscali per i figli over 21 che non sono coperti dall’assegno uncio. Un primo accenno a una probabile riforma fiscale che per ora stenta a definirsi.
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