Dire il falso nell’autocertificazione per gli spostamenti in epoca Covid non è un reato: o, se vogliamo ribaltarla, non è obbligatorio dire la verità alle pubbliche autorità in sede di controllo. Una sentenza che farà giurisprudenza e che sta spiazzando gli esperti di diritto arriva da Milano: la gup Alessandra Del Corvo con rito abbreviato ha così assolto un 24enne che il 14 marzo 2020 alla Stazione Cadorna, fermato per un controllo, aveva dichiarato di star tornando dal lavoro in un negozio e diretto verso casa.
Una decina di giorni dopo però un agente di polizia ha controllato mandato una mail al titolare dell’esercizio che invece smentì la versione del giovane dicendo che non era di turno quel giorno. Si va a processo con rito abbreviato e oggi la sentenza che potrebbe cambiare per sempre la concezione dell’autocertificazione sugli spostamenti: in zona rossa dunque ci si può muovere per lavoro, salute, emergenza e anche per motivi “secreti” da non dover condividere con la pubblica autorità. Ragioniamo per eccesso, chiaramente, ma così emerge dalla sentenza del gup milanese: «un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge e, anche se ci fosse, sarebbe in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione» (sentenza citata con fonte Il Giorno, ndr).
LA SENTENZA DI MILANO COSA CAMBIA
«Il fatto non sussiste» decide così il Tribunale di Milano, di fatto ammettendo che è possibile dire il falso e mentire nel momento in cui si firma l’autocertificazione (che fin dal primo Dpcm del Governo Conte è a tutti gli effetti un atto pubblico). Fino a ieri chi dichiarava il falso nell’autocertificazione rischiava una multa amministrativa per violazione delle misure anti-Covid (sanzione da 400 a 1000 euro) oltre alle conseguenze penali: in particolare, la denuncia per falsa attestazione e dichiarazioni mendaci (ex articolo 495 del Codice penale) è punita con la reclusione da 1 a 6 anni.
Oggi però qualcosa cambia, leggendo la sentenza del gup: «è evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di ‘dire la verità sui fatti oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica». Secondo il giudice, manca una norma specifica che obbliga a dire la verità nelle autodichiarazioni da emergenza da Covid-19, ma non solo: è anche «incostituzionale sanzionare penalmente le false dichiarazioni di chi ha scelto legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative».