Autonomia differenziata, il referendum per chiedere l’abrogazione della legge Calderoli potrebbe essere bocciato dalla Corte Costituzionale per diversi motivi di inammissibilità. Come afferma al Corriere della Sera il professore di diritto costituzionale ed esperto di federalismo Mario Bertolissi, che seguirà direttamente l’iter del ricorso presentato da quattro regioni, ora la Consulta dovrà verificare la validità del quesito proposto oltre che controllare l’effettivo raggiungimento della soglia di firme per il raggiungimento del quorum che sono state depositate presso la sezione competente, ma ci sono già alcuni aspetti che potrebbero anticipare una decisione negativa.



Questo perchè, come hanno stabilito molti ex presidenti della Corte: “La legge Calderoli è stata ritenuta indispensabile per l’attuazione dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione“, il che lascerebbe già ampio spazio per definire una inammissibilità, visto che, come sottolinea il costituzionalista: “Bisognerebbe considerarla come un atto necessario poichè a contenuto costituzionalmente vincolato“.



Referendum abrogazione legge autonomia differenziata, Bertolissi: “Ci sono ragioni di inammissibilità costituzionali”

Autonomia differenziata, il costituzionalista Mario Bertolissi spiega al Corriere della Sera quali potrebbero essere i motivi dell’inammissibilità del referendum abrogativo presentato per approvazione alla Corte, che ora dovrà fornire una valutazione giuridica, dopo il raggiungimento del quorum di firme, arrivate ad un totale di un milione e 300mila e depositate presso la Cassazione lo scorso 26 settembre. Secondo il professore, la legge Calderoli, cioè quella che dispone l’autonomia differenziata, contiene norme necessarie per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.



Cioè la possibilità di “attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, oltre a prevedere norme che rendono effettive le leggi sui Lep (Livelli essenziali di prestazione). Il che potrebbe rendere il referendum abrogativo non ammissibile. Inoltre, la motivazione dei ricorsi delle Regioni contrarie (Puglia, Toscana, Sardegna e Campania), in merito al fatto che la legge possa incidere sulla finanza pubblica, potrebbe proprio essere uno dei motivi del respingimento dato che, come ricorda Bertolissi: “L’articolo 75, secondo comma, della Costituzione, dice che “Sono escluse dal referendum abrogativo le leggi tributarie”.