L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello 21/2023 ha dichiarato che sono da tassare sia i rimborsi effettuati ai lavoratori per le spese di energia elettrica sostenute per le ricariche domestiche, sia i costi d’installazione delle colonnine di ricarica (c.d. wallbox). In entrambi i casi, i rimborsi costituiscono “reddito di lavoro dipendente“.



Aziende green e benefit aziendali: rimborsi aziendali, tassabili o no?

Se l’uso dell’auto aziendale viene considerato il più delle volte un benefit offerto dall’azienda, stavolta il fisco ha deciso di metterci le mani sopra e considerarlo “reddito di lavoro dipendente” soprattutto quando viene offerto mediante rimborsi: in questo caso infatti si dovrebbero pagare sia i contributi previdenziali INPS che i premi INAIL.
La domanda all’Agenzia delle entrate è stata posta da una società con una flotta aziendale di circa 230 auto date in uso promiscuo ai dipendenti. Si tratta per lo più di auto elettriche o ibride, al fine di sensibilizzare i lavoratori dipendenti il ricorso alla mobilità sostenibile, ai quali è addebitato il relativo fringe benefit in busta paga. Ma le aziende green in questo caso hanno fatto i conti senza l’oste, infatti in merito alle spese di gestione dell’auto, non è fissato un tetto massimo di rimborso per la sola quota parte dei consumi aziendali.



A tal fine, il lavoratore viene fornito di due tessere distinte per monitorare e distinguere i costi: una per i km percorsi per esigenze di servizio; l’altra per l’uso personale dell’autovettura (solo a favore dei dirigenti e altre figure è previsto il rimborso dell’intera ricarica, senza cioè una distinzione fra uso privato e esigenze lavorative dell’autovettura). È previsto, inoltre, che ogni dipendente installi a casa propria un apposita colonnina di ricarica domestica (wallbox), con contatore e spese a carico dell’azienda.

Aziende green e benefit aziendali: il caso specifico

La società chiede di sapere se tutti questi rimborsi sono soggetti a tassazione formando reddito di lavoro dipendente. La società prospetta una risposta negativa, cioè di esclusione dei rimborsi dalla tassazione fiscale, in base all’art. 51 del Tuir “in quanto costituiscono anticipazione per conto del datore di lavoro”. Ma per l’Agenzia delle Entrate si tratta di reddito da lavoro dipendente ogniqualvolta si parla di rimborso spese e ciò implica anche il relativo pagamento delle contributi previdenziali e premi INAIL.
In merito all’energia elettrica e al relativo rimborso, l’ente ha invece specificato che non può rientrare tra i beni e i servizi forniti dal datore di lavoro ai dipendenti (c.d. fringe benefit), ma va a costituire un rimborso di spese sostenute dal lavoratore.



Diversamente invece vengono considerate le spese rimborsate nell’interesse “esclusivo” del datore di lavoro, benché anticipate dal dipendente per praticità, come ad esempio l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore (carta, toner, pile, ecc), con l’eccezione delle deroghe che sono previste sempre all’art. 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte.